Conferenza di servizi e PAS: obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 in caso di dissensi (TAR Puglia n. 1023 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti a istanza di parte disciplinati dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, ove la conferenza di servizi si concluda con l’acquisizione di atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritenga superabili, quest’ultima è tenuta ad adottare la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. Tale adempimento non può ritenersi assolto dalle controdeduzioni spontaneamente presentate dal privato in replica ai singoli pareri, atteso che il contraddittorio deve instaurarsi avverso il giudizio di sintesi operato dall’amministrazione a esito della valutazione delle posizioni prevalenti. Le eventuali osservazioni del richiedente devono essere, inoltre, trasmesse alle amministrazioni coinvolte, le quali conservano la facoltà di modificare o integrare le proprie determinazioni. La classificazione di un’area come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021 non esclude il potere dell’amministrazione di valutarne in concreto l’insediabilità con motivazione rafforzata.

Il Fatto

Una società presentava al Comune una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, insistente su area agricola qualificata come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021 per la presenza di una cava dismessa a distanza inferiore a 500 metri. Nel corso della conferenza di servizi asincrona, accanto ai pareri favorevoli con prescrizioni di Soprintendenza e ASL, pervenivano contributi contrari di altri enti e soggetti, ritenuti in parte tardivi. Il Comune procedente, con determinazione dirigenziale, rigettava l’istanza evidenziando l’insussistenza dei presupposti per la qualificazione dell’area, l’incompatibilità del progetto con il contesto e carenze documentali. La società impugnava il diniego; il Comune confinante proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso principale, rilevando come la contestazione complessiva del provvedimento e dei vizi procedimentali rendesse la censura idonea a determinarne l’integrale caducazione. Ha altresì escluso la necessità di autonoma impugnazione del verbale della conferenza, trattandosi di atto endoprocedimentale la cui lesività si concentra nella determinazione conclusiva.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla convocazione della conferenza di servizi, legittimata dall’incompletezza dell’istanza e dalla necessità di acquisire atti di assenso. Ha, inoltre, chiarito che la partecipazione di soggetti non titolari di poteri decisori non vizia il procedimento, potendo l’amministrazione acquisire ogni supporto istruttorio ritenuto utile ai fini della decisione.

Quanto alla qualificazione dell’area, il TAR ha escluso l’applicabilità della lett. c-ter dell’art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021, difettando il requisito del perimetro interamente ricompreso nel buffer di 500 metri. Ha, tuttavia, precisato — richiamando la giurisprudenza amministrativa e la Corte costituzionale n. 134 del 2025 — che la classificazione come area idonea non determina alcun automatismo, residuando in capo all’amministrazione il potere di valutare in concreto la compatibilità del progetto con motivazione rafforzata, nella specie congruamente esercitato con riferimento al contesto rurale di pregio.

Accogliendo il terzo motivo, il TAR ha invece ravvisato la violazione dell’art. 14-bis, co. 5, seconda parte, l. n. 241/1990, non avendo il Comune adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza valevole come preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il contraddittorio non può ritenersi instaurato dalle controdeduzioni spontanee del privato, non essendo state rese in riscontro al giudizio di sintesi dell’amministrazione, né risultava assolto l’obbligo di trasmissione delle osservazioni alle altre amministrazioni coinvolte. L’illegittimità procedimentale ha comportato l’annullamento del diniego con obbligo di riedizione del potere. Il ricorso incidentale è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm., non essendo il Comune titolare di poteri autorizzatori né di pareri obbligatori nel procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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