Compatibilità della sopravvenienza normativa con il rilascio di concessioni demaniali marittime e necessaria previa approvazione del PCC (TAR Puglia n. 1025 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il principio del tempus regit actionem impone all’amministrazione di conformarsi all’assetto normativo vigente alla data di adozione del provvedimento, non rilevando l’anteriorità dell’istanza né l’inutile decorso dei termini procedimentali, qualora il privato non abbia attivato i rimedi avverso l’inerzia. La previa approvazione del Piano Comunale delle Coste costituisce presupposto imprescindibile e necessario per il rilascio di nuove concessioni, sicché l’eventuale decadenza del Piano non legittima l’affidamento diretto del bene sulla base del solo Piano Regionale delle Coste, strumento non idoneo a individuare e localizzare i singoli lotti concedibili. Resta assorbita ogni questione di legittimità costituzionale relativa alla normativa regionale di settore.

Il Fatto

Il ricorrente, con istanza del 26.03.2015, chiedeva al Comune di Gallipoli il rilascio di una concessione demaniale marittima su un’area di mq 831,19, situata tra due stabilimenti balneari, per realizzare una spiaggia libera con servizi. Dopo un primo preavviso di diniego del 2016, il Comune rigettava l’istanza perché l’area non era prevista dal Piano Comunale delle Coste (PCC) adottato. Il ricorrente, assunta la decadenza del PCC e invocato l’art. 17, comma 2, della L.R. n. 17/2006, presentava istanza di riesame nel 2019, ma il Comune confermava il diniego con il provvedimento del 2021, impugnato con quattro motivi di censura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto congiuntamente i primi due motivi di ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1, commi 679-681, della legge n. 145/2018, il Tribunale ha richiamato il principio del tempus regit actionem, affermando che l’amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale. L’infruttuoso decorso dei termini del procedimento ex legge n. 241/1990 non determina l’applicazione della disciplina previgente, ove il privato non abbia esperito i rimedi avverso il silenzio o il ritardo dell’amministrazione.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza della tesi del ricorrente, il quale escludeva di aver richiesto un affidamento diretto. Infatti, dall’istanza emergeva la volontà di ottenere direttamente il titolo concessorio; in ogni caso, l’istanza non avrebbe potuto trovare esito favorevole, nemmeno tramite procedura selettiva, in assenza della previa approvazione del PCC. Sul punto, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Sezione che qualifica l’approvazione del Piano come presupposto necessario e imprescindibile, oltre che la circostanza che il Piano Regionale delle Coste non consente di localizzare i singoli lotti concedibili.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’irrilevanza del quarto motivo di doglianza, relativo alla violazione delle NTA del PRC, e ha ritenuto manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, assorbita dal rigetto nel merito. Anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sulla natura di legge provvedimento della disciplina sopravvenuta, è stata superata dall’accertata infondatezza del ricorso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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