Accollo tributario: vietata la compensazione con crediti dell’accollante (Cass. civ. n. 7819/2026)
Anche prima del 2020 l’accollante non poteva estinguere il debito tributario altrui compensandolo con propri crediti d’imposta.
Anche prima del 2020 l’accollante non poteva estinguere il debito tributario altrui compensandolo con propri crediti d’imposta.
L’adesione alla definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti determinano l’estinzione del processo, precludendo ogni questione sull’an e sul quantum.
La Cassazione rimette al Primo Presidente la questione sugli effetti dell’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo sul termine breve d’impugnazione.
Le indagini bancarie possono estendersi ai conti di un familiare che risulti collaboratore dello studio, se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti.
Anche i versamenti bancari possono giustificare costi forfettari, ma non quando i costi inerenti siano già stati documentati e riconosciuti.
In sede penale, l’annullamento dell’assoluzione a fini civili giova solo alla parte civile che ha proposto impugnazione, non alle altre costituite ma non ricorrenti.
Per le sentenze tributarie immediatamente esecutive, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica non occorre una preventiva costituzione in mora.
In tema di licenziamento illegittimo con reintegrazione, il factum principis che esonera dalla retribuzione non esonera dall’obbligo contributivo, salva diversa previsione del CCNL.
In tema di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, la valutazione delle prove e la verifica della condotta del custode sono riservate al giudice di merito e insindacabili in cassazione se logicamente motivate.
Il riclassamento per microzona deve spiegare gli elementi concreti che incidono su classe e rendita della singola unità immobiliare.
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