Accollo tributario: vietata la compensazione con crediti dell’accollante (Cass. civ. n. 7819/2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel regime anteriore al d.l. n. 124/2019, l’accollo del debito d’imposta altrui non consente l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione con crediti d’imposta dell’accollante. L’accollo non determina infatti il subentro dell’accollante nella posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma soltanto l’assunzione di un’obbligazione di fonte negoziale. Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, la compensazione presuppone che crediti e debiti riguardino i medesimi soggetti, requisito che nell’accollo manca necessariamente. Il successivo divieto espresso introdotto dal d.l. n. 124/2019 non ha quindi portata innovativa rispetto a tale principio.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria emetteva un atto di recupero relativo a un credito IVA utilizzato da una società, mediante modelli F24, per estinguere debiti tributari di altre società che erano stati oggetto di accollo. L’utilizzo del credito veniva ritenuto indebito e veniva applicata anche la relativa sanzione.
La contribuente sosteneva che il divieto di utilizzare in compensazione i crediti dell’accollante fosse stato introdotto soltanto dal d.l. n. 124/2019 e che, pertanto, le compensazioni effettuate negli anni precedenti fossero ammissibili. La tesi veniva accolta in primo e in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, contestando l’interpretazione della disciplina dell’accollo e della compensazione tributaria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dall’art. 8, comma 2, l. n. 212/2000, secondo cui è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite, la Corte chiarisce che l’accollo negoziale non determina alcuna modificazione soggettiva del rapporto tributario. L’accollante assume soltanto l’obbligo, sul piano negoziale, di pagare il debito altrui, ma non diventa contribuente né soggetto passivo dell’obbligazione fiscale.
Questa qualificazione incide direttamente sulla possibilità di ricorrere alla compensazione. L’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 consente infatti la compensazione quando i crediti afferiscono allo stesso periodo d’imposta, risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche e, soprattutto, riguardano i medesimi soggetti. Le tre condizioni devono sussistere congiuntamente. Nel caso dell’accollo, anche quando ricorrano le prime due, manca necessariamente la coincidenza soggettiva tra titolare del credito e debitore dell’obbligazione tributaria.
La Corte esclude quindi che il d.l. n. 124/2019, che ha espressamente vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante, abbia introdotto per la prima volta un divieto prima inesistente. La norma successiva rende esplicita una conseguenza già ricavabile dal coordinamento tra l’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e l’art. 8, comma 2, l. n. 212/2000. Non si pone pertanto un problema di applicazione retroattiva di una disciplina più sfavorevole.
La sentenza impugnata, avendo ritenuto ammissibile la compensazione nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 124/2019, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La Cassazione accoglie il ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassa la decisione impugnata e decide la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Il ricorso incidentale viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.