Estensione degli effetti dell’annullamento ai fini civili solo alla parte civile che ha impugnato (Cass. civ. n. 7658/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle sentenze penali ai fini civili, l’annullamento dell’assoluzione disposto dalla Corte di cassazione a vantaggio di una sola parte civile non si estende alle altre parti civili costituite che non hanno proposto impugnazione, le quali, rimaste acquiescenti alla pronuncia assolutoria, non possono giovarsi degli effetti favorevoli dell’annullamento. In materia di circolazione stradale, il conducente di autoveicoli di polizia in servizio urgente con sirene e lampeggianti è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione, ma non dal generale dovere di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, con conseguente possibilità di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.
Il Fatto
Un agente di polizia stradale perdeva la vita in un incidente stradale durante l’inseguimento di un veicolo guidato da un soggetto che, secondo quanto accertato in sede penale, aveva tenuto una condotta di guida estremamente pericolosa. L’imputato veniva assolto dal reato di omicidio colposo. La Corte d’Appello di Campobasso confermava l’assoluzione. La Cassazione penale, su ricorso di una delle parti civili, annullava la sentenza ai soli effetti civili a vantaggio della sola ricorrente. Nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello in sede civile, le altre parti civili (familiari e Ministero dell’Interno) che non avevano impugnato o avevano visto rigettato il proprio ricorso, chiedevano il risarcimento. La Corte d’Appello dichiarava inammissibili le loro domande, escludendo l’estensione dell’annullamento in loro favore, e riconosceva un concorso di colpa dell’agente nella misura del 70%.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili non ricorrenti e del Ministero dell’Interno, e ha accolto parzialmente il ricorso della parte civile che aveva ottenuto l’annullamento, solo in ordine alla liquidazione delle spese. I giudici di legittimità hanno anzitutto affermato che la mancata impugnazione della sentenza di assoluzione da parte di una parte civile determina acquiescenza alla pronuncia, che diviene irrevocabile nei suoi confronti. L’annullamento disposto dalla Cassazione penale a vantaggio della sola parte civile che aveva proposto ricorso non può estendersi alle altre parti civili costituite, in quanto le rispettive domande risarcitorie sono autonome e ciascuna segue la propria sorte processuale. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di parte civile, il giudicato formatosi sulla statuizione di assoluzione nei confronti della parte civile che non ha impugnato è irretrattabile, anche se una diversa parte civile ha ottenuto l’annullamento della sentenza ai fini civili. Tale principio trova applicazione anche nei confronti del Ministero dell’Interno, che aveva impugnato inutilmente la sentenza d’appello.
Quanto alla responsabilità per l’incidente, la Cassazione ha rigettato le censure della parte civile ricorrente sull’attribuzione alla vittima del 70% di responsabilità. La Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione della Corte d’Appello, che aveva accertato la condotta imprudente dell’agente di polizia, il quale, pur in servizio di inseguimento con sirene e lampeggianti, aveva violato le regole di comune prudenza e diligenza, non riuscendo a mantenere il controllo del veicolo in presenza di un autocarro ben visibile. La Suprema Corte ha ribadito che il conducente di autoveicoli in servizio urgente è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione, ma non dal generale dovere di rispettare le regole di comune prudenza, e che il giudizio sul concorso di colpa è rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se non viziato da illogicità manifesta. La Corte ha infine accolto il motivo sulle spese, cassando la sentenza su questo punto e decidendo nel merito con la condanna al pagamento integrale delle spese del secondo grado in favore della parte civile vittoriosa.
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