Ottemperanza tributaria: dopo novanta giorni non serve la messa in mora (Cass. civ. n. 7621/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le sentenze tributarie immediatamente esecutive che impongono all’Amministrazione il pagamento di somme in favore del contribuente, il giudizio di ottemperanza può essere promosso una volta decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza, senza necessità di preventiva costituzione in mora. La messa in mora e l’ulteriore termine di trenta giorni previsti dall’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 operano soltanto quando la legge non stabilisca già un termine per l’adempimento.
Il Fatto
Un difensore antistatario aveva ottenuto, con una precedente sentenza tributaria, la distrazione in proprio favore delle spese di giudizio. In assenza di pagamento spontaneo, aveva promosso giudizio di ottemperanza dopo aver notificato la sentenza all’ente debitore.
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo necessaria, in mancanza di uno specifico termine legale di adempimento, una preventiva costituzione in mora dell’ente mediante ufficiale giudiziario e il successivo decorso di trenta giorni. Il ricorrente impugnava la decisione sostenendo che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015, tale adempimento non fosse più necessario per le sentenze immediatamente esecutive.
La Motivazione della Corte
La Cassazione prende atto dell’esistenza di un contrasto interno. Secondo un primo orientamento, il giudizio di ottemperanza sarebbe proponibile, in assenza di uno specifico termine di legge, soltanto dopo trenta giorni dalla formale messa in mora. Un diverso indirizzo ritiene invece che, a seguito della riforma del 2015, l’ottemperanza costituisca lo strumento ordinario per dare attuazione alle sentenze tributarie immediatamente esecutive, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
La Corte aderisce a questa seconda ricostruzione. L’art. 69 d.lgs. n. 546/1992 stabilisce infatti che il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione o dalla presentazione della garanzia, se dovuta. Il comma successivo consente al contribuente, in caso di mancata esecuzione, di promuovere il giudizio di ottemperanza.
Ne deriva che, per queste sentenze, il termine entro il quale l’Amministrazione deve adempiere è già espressamente fissato dalla legge. La previsione dell’art. 70, che richiede la messa in mora quando manchi un termine legale di adempimento, non può quindi trovare applicazione. Pretendere un’ulteriore intimazione significherebbe sovrapporre un secondo termine a quello già stabilito dall’art. 69.
La Cassazione valorizza inoltre la natura immediatamente esecutiva delle sentenze tributarie e la funzione propria dell’ottemperanza, diretta non soltanto all’esecuzione coattiva di un titolo, ma alla concreta attuazione del comando giudiziale. Dopo la riforma, il contribuente può quindi agire senza attendere il passaggio in giudicato quando la decisione rientri tra quelle immediatamente esecutive previste dalla disciplina tributaria.
La regola viene espressamente estesa anche alle somme dovute a titolo di spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario. Diversa resta la posizione dell’Amministrazione finanziaria vittoriosa, per la quale la riscossione delle spese segue la disciplina specifica prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio.
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