Accesso agli atti e dichiarazione di inesistenza del documento: l’ottemperanza non può ordinare l’ostensione di atti inesistenti (TAR Puglia n. 27 del 08.01.2026)
In sede di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione di non detenere il documento richiesto, assunta sotto la propria responsabilità, preclude al giudice di ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire. L’accesso va, invece, disposto per i documenti che risultino effettivamente nella disponibilità dell’ente.