Accesso agli atti e dichiarazione di inesistenza del documento: l’ottemperanza non può ordinare l’ostensione di atti inesistenti (TAR Puglia n. 27 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione dichiari espressamente di non detenere il documento richiesto, assumendosi la responsabilità della veridicità di tale affermazione, non è possibile ordinare l’accesso agli atti, poiché una statuizione di tal genere risulterebbe priva del suo oggetto e, quindi, inutiliter data. Il giudice dell’ottemperanza può, invece, disporre l’ostensione dei soli documenti che risultino effettivamente nella disponibilità dell’ente, ancorché non integralmente trasmessi in sede di esecuzione spontanea del giudicato. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa quando la fissazione di un termine per adempiere e la contestuale nomina del Commissario ad acta siano sufficienti a tutelare l’interesse del ricorrente.
Il Fatto
Una società, già vittoriosa in un giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-rifiuto formatosi su una domanda di accesso agli atti, proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza che aveva ordinato al Comune di rilasciare copia della documentazione ivi indicata, relativa all’esercizio di attività di rimessaggio di imbarcazioni e attività connesse presso un cantiere nautico.
Deduceva la ricorrente che l’amministrazione, dopo la notifica della sentenza, aveva trasmesso soltanto parte della documentazione, omettendo il rilascio della licenza amministrativa concernente l’attività di distribuzione di carburante per motopescherecci e natanti da diporto, attività che la società riteneva connessa a quella principale e per la quale era stato rilasciato un permesso di costruire in variante. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dato atto dell’avvenuta ostensione, nel corso del giudizio, di parte della documentazione richiesta, precisando che la domanda di ottemperanza poteva essere esaminata solo con riferimento alla parte residua dell’obbligo di fare derivante dal giudicato.
Quanto alla documentazione ancora mancante, il giudice ha richiamato il principio per cui, ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della propria affermazione, non residuano margini per ordinare l’accesso: una pronuncia di tal genere, infatti, difetterebbe del suo oggetto e si rivelerebbe inutiliter data. Nella specie, il Segretario comunale e il Responsabile dell’Ufficio tecnico avevano espressamente rappresentato, all’esito di reiterati incombenti istruttori, l’insussistenza di una licenza amministrativa concernente l’attività di rifornimento di carburante, sicché tale capo della domanda non poteva trovare accoglimento.
Diversamente, il Collegio ha rilevato che dagli stessi accertamenti era emersa l’esistenza, agli atti dell’ente, di una Denuncia Inizio Attività avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a installare e gestire un punto di rifornimento di carburante, risultata “sospesa”, e ha constatato che di tale pratica era stata depositata in giudizio la sola denuncia, priva della documentazione allegata. Poiché tale documentazione risultava nella disponibilità dell’amministrazione ed era riconducibile all’oggetto dell’istanza di accesso, il giudice ne ha disposto l’ostensione, accogliendo parzialmente il ricorso.
Il TAR ha, infine, rigettato la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendo che la peculiarità della vicenda e l’adeguatezza degli strumenti del termine per adempiere e della nomina del Commissario ad acta rendessero superflua l’applicazione della misura sanzionatoria richiesta.
In accoglimento parziale del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza per la parte rimasta ineseguita, nel termine di trenta giorni, con nomina sin d’ora del Prefetto di Foggia quale Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, e ha condannato l’amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore della società.
Nota della Redazione
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