Riserve e risoluzione dell’appalto pubblico: rivalsa solo risarcitoria, ma rivalutazione monetaria d’ufficio (Cass. civ. n. 19594 del 13.06.2026)
Con la risoluzione del contratto d’appalto, le pretese dell’appaltatore non seguono più il regime delle riserve, ma i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. La rivalutazione monetaria è dovuta anche d’ufficio.