Prescrizione azione ex art. 2932 c.c. interrotta dal riconoscimento del diritto (Cass. civ. Sez. II n. 12148 del 01.05.2026)
L’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c. opera anche per i diritti potestativi a necessario esercizio giudiziale, quale quello ex art. 2932 c.c., prescindendo dalla natura del diritto su cui incide, purché il riconoscimento sia consapevole, inequivoco e manifestato.