La legittimazione ad agire del socio non può fondarsi su un atto di cessione di quote dichiarato nullo (Cass. civ. Sez. 2 n. 8864 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire del socio per far valere la nullità, l’annullamento o la rescissione di un contratto di compravendita di beni sociali presuppone l’attuale titolarità della qualità di socio. Tale qualità può essere esclusa da pronunce passate in giudicato, alle quali il giudice di merito deve uniformarsi. Il motivo di ricorso che deduce cumulativamente la violazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5 della medesima disposizione è inammissibile se formulato in modo generico e indistinto, demandando alla Corte il compito di enucleare autonomi profili di censura. In caso di c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., la doglianza per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Il Fatto

Un soggetto, assumendo la qualità di socio unico di una società a responsabilità limitata, convenne in giudizio la società e la compratrice di alcuni immobili, chiedendo la declaratoria di nullità o di annullamento della compravendita, ovvero l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 cod. civ., o ancora la rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 cod. civ. I convenuti eccepirono il difetto di legittimazione attiva, mentre due germani dell’attore, soci della società, spiegarono intervento volontario.

Il Tribunale rigettò le domande per carenza di legittimazione ad agire, accertando il giudicato sulla titolarità delle quote in capo ai germani e l’inefficacia della delibera assembleare di revoca del liquidatore. La Corte d’appello confermò la decisione, condannando l’appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. per aver agito in mala fede. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, volto a contestare l’esistenza di un giudicato sulla titolarità delle quote sociali. Il motivo è stato ritenuto generico e inammissibilmente ampio, in quanto sussumeva la doglianza nei diversi paradigmi della violazione di legge e dell’omesso esame, demandando alla Corte il compito di enucleare autonomi profili di censura. Inoltre, con riferimento al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è stata evidenziata l’inammissibilità della doglianza per doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto divergenti tra le due sentenze di merito.

La Corte ha precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice. Ha inoltre chiarito che non costituiscono fatti, ai fini del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa.

Il secondo motivo, concernente la validità della delibera di revoca del liquidatore, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Una volta accertata la mancanza di legittimazione ad agire dell’attore, la questione sulla validità della delibera è stata ritenuta superflua e inidonea a incidere sull’esito del giudizio.

Il terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni del primo e comunque infondato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che aveva accertato la mala fede dell’attore, il quale aveva agito spendendo una qualità di socio unico che era stata esclusa in plurimi giudizi passati in giudicato.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorrono i presupposti per un’ulteriore condanna ex art. 96 cod. proc. civ. a favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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