Demolizione dell’immobile abusivo e ordine di natura reale (Cass. pen. n. 8789/2026)
La dichiarazione di non esecutività della condanna nei confronti di un coimputato non sospende l’ordine di demolizione, che ha natura reale.
La dichiarazione di non esecutività della condanna nei confronti di un coimputato non sospende l’ordine di demolizione, che ha natura reale.
La verità della notizia giudiziaria va valutata al momento della pubblicazione, non ex post, e l’erronea individuazione dell’interlocutore non scalfisce la scriminante se marginale.
Le condizioni economiche disagiate non impediscono la pena pecuniaria sostitutiva, ma i precedenti possono fondare una prognosi negativa sulla reiterazione.
L’aumento per continuazione ex art. 81 cod. pen. deve essere espunto quando la presenza del minore è già sanzionata dall’aggravante ad effetto speciale ex art. 572, comma 2, cod. pen.
Nel rito abbreviato il giudice può riqualificare il fatto se resta immutato il nucleo fattuale e non deriva concreta lesione difensiva.
Il giudice dell’esecuzione può sindacare la legittimità del condono edilizio, e in zona vincolata il silenzio della Soprintendenza vale come rifiuto.
È inammissibile l’impugnazione del difensore d’ufficio dell’imputato assente priva dello specifico mandato rilasciato dopo la sentenza.
Chi chiede nuovamente la sospensione condizionale accetta implicitamente gli obblighi previsti dalla legge, compresi i lavori di pubblica utilità.
Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto da elementi concreti (quantità di droga, arma, dichiarazioni), e la custodia in carcere è extrema ratio.
Il giudice può disattendere il certificato medico solo con una valutazione concreta e motivata sulla reale compatibilità della patologia con la comparizione.
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