Continuazione non applicabile se l’aumento è già coperto dall’aggravante ex art. 572 co. 2 (Cass. pen. n. 8812/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti contro familiari, l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., introdotta dalla l. n. 69 del 2019, sanziona la commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o con disabilità, con un aumento della pena fino alla metà. Essa costituisce circostanza ad effetto speciale, che esaurisce le conseguenze giuridiche del coinvolgimento dei minori negli episodi di maltrattamento, non essendo più applicabile l’aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen. per i singoli episodi che abbiano già integrato la predetta aggravante. La contestazione in fatto della circostanza aggravante è legittima quando, anche in assenza dell’espressa indicazione della norma, il capo di imputazione riporti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di esercitare il diritto di difesa.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Sassari e dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per il reato di maltrattamenti contro familiari (art. 572 cod. pen.), in danno della moglie, con l’aggravante della presenza delle figlie minori (comma 2), e con l’aumento per la continuazione tra i vari episodi (art. 81 cod. pen.). La Corte di appello ha confermato la condanna, ritenendo sussistenti sia l’aggravante, in ragione della presenza delle figlie durante gli episodi di violenza, sia la continuazione, con un aumento di pena di mesi tre e giorni quindici.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’aumento per la continuazione, non risultante dal capo di imputazione, e la mancata valutazione della deposizione di una figlia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, relativo all’aumento per continuazione, e lo ha rigettato nel resto. Ha preliminarmente ritenuto infondate le censure sulla sussistenza dell’aggravante e sulla valutazione della prova, richiamando il principio per cui, in presenza di doppia conforme, le due sentenze di merito formano un unico corpo motivazionale, e la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità. La Corte ha osservato che la contestazione degli elementi aggravanti (presenza delle figlie) era sufficientemente chiara nel capo di imputazione, consentendo l’esercizio del diritto di difesa, e che la testimonianza di una figlia, valutata come reticente, era stata correttamente apprezzata alla luce delle convergenti dichiarazioni della madre e dell’altra figlia.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato. Ha richiamato la disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2019, che ha introdotto al secondo comma dell’art. 572 cod. pen. una circostanza aggravante ad effetto speciale per la commissione del fatto in presenza o in danno di minori. Ha osservato che tale aggravante esaurisce le conseguenze giuridiche del coinvolgimento delle figlie negli episodi di maltrattamento, e che l’aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., già computato dal giudice di merito per i singoli episodi, deve essere espunto, in quanto la presenza del minore è già stata sanzionata dall’aggravante ad effetto speciale. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per continuazione, che ha eliminato, rideterminando la pena in anni due di reclusione, e ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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