Pericolo di reiterazione ed extrema ratio della custodia cautelare (Cass. pen. n. 8769/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma può esserlo da elementi concreti, quali le modalità e le circostanze del fatto, la quantità e la varietà della droga detenuta, la presenza di un’arma, la somma di denaro in contanti e le dichiarazioni autoaccusatorie dell’indagato, che possono denotare uno stabile inserimento in un’attività organizzata di spaccio. Il principio di extrema ratio della custodia in carcere impone al giudice la previa delibazione negativa di inadeguatezza di altre misure, ma la valutazione deve essere condotta in concreto, con specifica motivazione sull’idoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva, potendo la loro inadeguatezza essere desunta anche dalla vicinanza del luogo prescelto al contesto criminale e dalla natura dei reati (detenzione di arma e droga) che possono essere agevolmente reiterati dal domicilio, anche in presenza di controlli elettronici non idonei a prevenire la consumazione di reati che non richiedono l’allontanamento dall’abitazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di crack e cocaina, in relazione a fatti commessi il 23 agosto 2025. Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti: la quantità significativa e la varietà degli stupefacenti (circa 50 grammi di crack in pietra, 19 “pipotti” e altri 18 grammi di crack, 23 grammi di cocaina in pietra), la presenza di un’arma clandestina priva di matricola, una somma di denaro in contanti in assenza di attività lavorativa, e le dichiarazioni autoaccusatorie dell’indagato circa un’attività di spaccio protrattasi per circa un mese.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il pericolo di reiterazione era stato desunto esclusivamente dalla gravità del fatto, in violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe stata idonea, anche in considerazione della diversità del domicilio proposto (abitazione di terzi incensurati, lontana dal luogo dei fatti).
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le censure. Quanto al primo profilo, ha richiamato il consolidato principio per cui il pericolo di reiterazione non può essere desunto esclusivamente dalla astratta gravità del titolo del reato, ma può esserlo da elementi concreti, quali le modalità e le circostanze del fatto, la quantità e la varietà della droga, la presenza di un’arma, la somma di denaro e le dichiarazioni autoaccusatorie, che nel caso di specie denotavano uno stabile inserimento dell’indagato in un’attività organizzata di spaccio, giustificando la prognosi di recidiva.
Quanto al secondo profilo, relativo alla scelta della misura più adeguata, la Corte ha ribadito il principio della extrema ratio della custodia in carcere e l’obbligo per il giudice di motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l’esclusione degli arresti domiciliari, rilevando che il braccialetto elettronico è strumento idoneo solo a scongiurare la fuga, ma non la reiterazione dei reati dal domicilio, e che l’abitazione proposta (della nonna della compagna) era distante appena 500 metri dal luogo dello spaccio e della detenzione dell’arma, non recidendo i legami con il contesto criminale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della verifica di adeguatezza degli arresti domiciliari, è circostanza neutra il fatto che a carico dell’indagato non siano state rilevate formali inosservanze, quando risulti accertato che l’esecuzione della misura non abbia impedito la reiterazione del reato. La motivazione sull’inidoneità della misura alternativa è stata quindi ritenuta congrua e non meramente apparente.
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