Sequestro probatorio di copia forense e termini per la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione (Cass. pen. n. 37237/2025)
La Cassazione chiarisce che il termine di 20 giorni per la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione ex art. 335-quater c.p.p. decorre dalla conoscibilità degli atti e va rispettato anche in sede di riesame; il sequestro probatorio onnicomprensivo è legittimo se motivato sulle esigenze investigative.