Insorgenza del credito risarcitorio anteriore al sequestro e ammissione al passivo (Cass. pen. Sez. Un. n. 37200/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto sorge antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo. L’accertamento giudiziale del credito, in sede penale, deve essere definitivo; in sede civile è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo, purché intervenuto entro i termini di ammissione ordinaria o tardiva al passivo. Il credito per le spese giudiziali, invece, sorge al momento della liquidazione contenuta in una decisione anteriore al sequestro.
Il Fatto
Il giudice delegato del Tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione escludeva tutti i crediti presentati per la verifica ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro di prevenzione del 22 giugno 2021. Tra i crediti esclusi, quelli afferenti a furti aggravati commessi tra il 9 marzo e il 4 maggio 2021, accertati con sentenza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 2021, che riconosceva alla ricorrente (costituitasi parte civile) una somma a titolo di risarcimento liquidata in via equitativa, oltre spese. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 luglio 2022, riformava solo quoad poenam e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese del giudizio (sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2022). Il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione, ritenendo che il credito dovesse risultare da atto avente data certa anteriore al sequestro.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, affermano che l’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 va interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione al passivo del credito derivante da fatto illecito, il relativo diritto deve essere sorto antecedentemente al sequestro, anche se accertato e liquidato in un momento successivo. Il fatto generatore della responsabilità aquiliana (l’evento dannoso) è la fonte dell’obbligazione ex art. 1173 cod. civ.; l’accertamento giudiziale ha funzione meramente dichiarativa.
La Corte distingue tra insorgenza del diritto (momento del fatto illecito) ed esigibilità del credito (momento della sua liquidazione). Il requisito della “data certa anteriore” di cui all’art. 52 si riferisce alla fonte dell’obbligazione, non all’accertamento giudiziale. L’anteriorità dell’accertamento rispetto al sequestro non è richiesta dalla norma; ciò che conta è che il credito sia accertato entro il termine perentorio di cui all’art. 57, comma 2 (non superiore a 60 giorni dal deposito del decreto di confisca in primo grado) o entro il termine decadenziale di un anno dall’esecutività dello stato passivo ex art. 58, comma 5.
Quanto al grado di stabilità dell’accertamento, la Corte distingue: se il credito è accertato in sede penale, occorre una pronuncia definitiva, perché la condanna al risarcimento del danno (ex art. 540 cod. proc. pen.) non ha efficacia provvisoriamente esecutiva; se, invece, è accertato in sede civile, è sufficiente un titolo provvisoriamente esecutivo (sentenza di primo grado, ordinanza ex art. 186-bis, ter o quater cod. proc. civ.), perché l’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce efficacia esecutiva alle sentenze a prescindere dalla definitività.
Le spese giudiziali, invece, costituiscono un debito di valuta che sorge al momento della liquidazione (principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.), non al momento del fatto illecito. Il relativo credito deve, quindi, essere liquidato in una decisione anteriore al sequestro.
Implicazioni Pratiche
- Momento genetico del credito risarcitorio: il credito della vittima per il risarcimento del danno da reato sorge al momento della commissione del fatto illecito, non al momento della liquidazione. Il danneggiato deve chiedere tempestivamente l’ammissione al passivo, depositando la domanda entro il termine perentorio ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (60 giorni dal deposito del decreto di confisca di primo grado), dimostrando che il fatto generatore è anteriore al sequestro, anche se la sentenza di condanna è successiva.
- Distinzione tra risarcimento e spese di lite: il credito per spese giudiziali è autonomo e sorge al momento della liquidazione. Non è ammesso al passivo se la sentenza che le liquida è successiva al sequestro, anche se il fatto illecito è anteriore. L’avvocato deve distinguere nettamente le due poste creditorie e, per le spese, verificare che la liquidazione sia anteriore al sequestro.
- Accertamento definitivo in sede penale, provvisorio in sede civile: per l’ammissione al passivo, se il credito è accertato in sede penale (azione civile nel processo penale), è necessaria la irrevocabilità della condanna al risarcimento; se accertato in sede civile, è sufficiente una sentenza provvisoriamente esecutiva (ancorché non definitiva), purché intervenuta entro i termini di ammissione. L’avvocato deve scegliere il foro (penale o civile) anche in base ai tempi di definizione del giudizio, per assicurarsi di ottenere l’accertamento del credito entro la scadenza dei termini.
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