Art. 516 c.c. Termine per l’esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
Art. 518 c.c. — Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato…
Art. 519 c.c. — La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la…
Art. 520 c.c. — È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Art. 521 c.c. — Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Art. 522 c.c. — Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di…
Art. 523 c.c. — Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del…
Art. 524 c.c. — Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e…
Art. 525 c.c. — Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è…
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