Revocazione, errore materiale e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. II n. 15818 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza, il giudice che esclude la ricorrenza dell’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non deve accedere alla fase rescissoria, perché il presupposto della rescissione è costituito proprio dall’accertamento dell’errore revocatorio. L’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito. Ne consegue che le relative valutazioni, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sono incensurabili in sede di legittimità. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE formulata in modo generico e privo di riferimenti al diritto euro-unitario è inammissibile.
Il Fatto
Un avvocato aveva citato davanti al Giudice di pace il condominio suo assistito per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in una precedente vertenza contro un condomino. Il Giudice di pace accolse in parte la domanda, riconoscendo un importo a titolo di compenso dopo aver imputato alla vertenza del condomino un acconto già corrisposto.
La sentenza fu appellata e il Tribunale rigettò il gravame, valorizzando la causale del bonifico. Il ricorso per cassazione contro tale pronuncia fu respinto con ordinanza. La medesima sentenza d’appello fu allora impugnata per revocazione ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ.; il Tribunale rigettò la domanda e avverso tale decisione l’avvocato ha proposto il ricorso definito dal presente provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale avrebbe accertato l’errore di fatto senza poi passare alla fase rescissoria. La Corte disattende la censura: il giudice di merito ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso non in un errore revocatorio, ma in un semplice errore materiale nella indicazione della data del bonifico, valorizzando invece la causale del documento e una lettera dell’amministratore.
Escluso l’errore di fatto, il Tribunale ha correttamente omesso la fase rescissoria e rigettato il motivo di impugnazione: la rescissione presuppone, appunto, l’accertamento dell’errore revocatorio, che nella specie è stato negato.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., contestando l’affermazione del Tribunale secondo cui la sentenza oggetto di revocazione non contrasta con la precedente pronuncia del Giudice di pace. Anche questa censura è disattesa: il Tribunale ha sufficientemente e plausibilmente motivato la mancanza di contrasto tra le pronunce.
La Corte ribadisce che l’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno fra le stesse parti in un giudizio diverso spettano istituzionalmente al giudice di merito e non possono essere sollecitati in cassazione indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia, risolvendosi in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Sono richiamate sul punto Cass. n. 26523/2006 e Cass. n. 17175/2020.
La richiesta di acquisire il previo parere della CGUE è dichiarata inammissibile per genericità e per assenza di riferimenti al diritto euro-unitario. Il ricorso è in definitiva rigettato; non si provvede sulle spese per la mancata difesa dell’intimato, con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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