Domanda di condanna generica e specifica: pregiudizialità logica e no ultrapetizione (Cass. civ. Sez. III n. 20351 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno, quando la domanda limitata all’an debeatur e quella estesa al quantum debeatur siano proposte contemporaneamente davanti al medesimo giudice, tra esse non corre un rapporto di piena alternatività, ma di pregiudizialità logica, non soggetta all’art. 34 cod. proc. civ.L’accertamento del diritto pregiudicato, oggetto della domanda di condanna specifica, implica quello del rapporto pregiudicante, oggetto della domanda di condanna generica, cui si estende l’effetto di giudicato. Ne deriva che il giudice, decidendo sulla domanda specifica, pronuncia validamente anche sul diritto pregiudicante, senza violare la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il Fatto

Un curatore fallimentare aveva convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace, il vice direttore di un istituto di credito, imputato dei reati di ingiuria e diffamazione per averlo accusato, con una missiva, di aver omesso i doveri del proprio ufficio. Nel processo penale si era costituita la parte civile, ottenendo condanna generica solidale dell’imputato e del responsabile civile.

Dopo l’assoluzione in appello, la Cass. pen. Sez. V aveva annullato con rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente. Riassunto il giudizio dagli eredi del curatore, deceduto nelle more, la corte d’appello accertava il carattere diffamatorio della condotta, ma rigettava la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno. I ricorrenti impugnano per cassazione deducendo, tra l’altro, l’ultrapetizione del giudice del rinvio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per ultrapetizione: il giudice del rinvio avrebbe pronunciato condanna piena su una domanda avanzata solo nella forma generica. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 29862 del 2022, secondo cui il danneggiato può limitare l’azione al solo an debeatur, con riserva del quantum, e il giudice può accordare la provvisionale ex art. 278 cod. proc. civ. nei limiti della prova raggiunta.

Da tali principi discende che, se il danneggiato circoscrive la domanda all’an debeatur, il giudice non può pronunciare la condanna specifica, perché violerebbe il principio dispositivo in senso materiale (art. 112 cod. proc. civ.) e in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.).

Nel caso concreto, però, gli attori avevano proposto entrambe le domande, chiedendo la condanna alla somma di euro 300.000 o alla diversa somma ritenuta di giustizia e, insieme, la liquidazione in separata sede, senza averle mai modificate o ristrette. La Corte ricorda che la rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è giudizio di fatto riservato al merito, censurabile solo se altera il senso dell’atto.

La corte territoriale aveva ritenuto le due domande in rapporto di alternatività, decidendo solo su quella specifica. La Cassazione corregge la motivazione: tra an e quantum non vi è alternatività, ma pregiudizialità logica, estranea all’art. 34 cod. proc. civ.. Pronunciando sulla domanda specifica, il giudice ha deciso anche sul diritto pregiudicante, con rigetto del primo motivo.

Gli altri motivi sono inammissibili. Il secondo è infondato: il rigetto risiede nel difetto della causalità giuridica, per mancanza di conseguenze dannose provate dal danneggiato. Il terzo è perplesso sul requisito di decisività. Il quarto e il quinto non colgono la ratio decidendi, fondata sulla mancata assoluzione dell’onere probatorio, e la fattispecie di prospective overruling non ricorre. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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