Peculato del dipendente del concessionario che incassa in contanti (Cass. pen. Sez. VI n. 38538 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una società concessionaria di un ente pubblico, preposto alla riscossione di tributi e corrispettivi di servizi pubblici, che riceve dagli utenti il pagamento in denaro contante e se ne appropria prima di riversarlo nelle casse dell’ente commette il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata. Le modalità della consegna della somma dovuta alla pubblica amministrazione non rilevano ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’ente, poiché il denaro è già nella disponibilità qualificata del pubblico agente in ragione della sua funzione. Il divieto di accettare contanti, posto da un regolamento interno dell’ente, costituisce una mera consuetudine organizzativa non opponibile alla clientela, che conserva il diritto di pagare con qualunque modalità: la condotta menzognera diretta a indurre gli utenti a pagare in contanti non integra perciò un artifizio penalmente rilevante.

Il Fatto

Due dipendenti di una società concessionaria del Comune, preposta alla riscossione di tributi legati alla fornitura idrica, venivano condannati per peculato per essersi appropriati, in concorso tra loro, di somme versate dagli utenti, per un totale complessivo accertato di 18.900. La Corte d’appello rideterminava la pena, confermando la condanna.

Contro la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, l’errata qualificazione del fatto come peculato anziché truffa, il difetto della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, l’insussistenza del concorso e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualifica soggettiva, ritenendo integrati tutti i requisiti dell’art. 358 cod. pen. La società svolgeva un’attività qualificabile come pubblico servizio, essendo concessionaria del Comune preposta alla riscossione di tributi pubblici. Quanto alla deduzione secondo cui gli imputati erano addetti a compiti meramente esecutivi, i giudici di merito avevano accertato che essi gestivano in modo autonomo le pratiche legate all’acquedotto, mentre il ricevimento allo sportello era solo eventuale.

Il nodo centrale è la distinzione tra peculato e truffa aggravata. La Corte richiama il criterio consolidato secondo cui l’elemento distintivo va individuato nel rapporto tra possesso e artifizi o raggiri: nel peculato questi ultimi servono a mascherare l’illecita appropriazione di un bene già nella disponibilità dell’agente; nella truffa servono a procurargli il possesso di quanto non ha.

Nel caso concreto, la menzogna sul malfunzionamento del dispositivo di pagamento elettronico non integra un artifizio penalmente rilevante. L’obbligo di accettare pagamenti solo tramite pos derivava da una prassi interna dell’ente, non opponibile alla clientela, che manteneva il diritto di pagare in contanti. Resta perciò indifferente la modalità del pagamento delle utenze. L’appropriazione avveniva dopo l’acquisizione del denaro, che non veniva riversato all’ente e finiva nelle tasche degli imputati.

La Corte ribadisce che il peculato ha ad oggetto denaro altrui, e quindi anche dei privati, purché si tratti di pecunia di spettanza pubblica, versata come corrispettivo di servizi pubblici. Quando la somma è dovuta alla pubblica amministrazione, le modalità della consegna non rilevano. Non rileva nemmeno la violazione delle disposizioni organizzative interne, poiché il possesso qualificato comprende anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni.

Infine, il primo motivo del ricorso diretto a contestare il concorso di persone è dichiarato inammissibile, avendo i giudici di merito motivato la sussistenza del dolo e la reciproca interazione delle condotte, escludendo un comportamento di mera connivenza. Sono rigettati anche i motivi sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte d’appello espresso un giudizio che dà conto dei requisiti dell’art. 133 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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