Inammissibilità dell’appello tra formalismi processuali e accesso effettivo al giudizio (Cass. pen. Sez. II n. 2104 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione, non si applica all’imputato che sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo procedersi alla notificazione a mani proprie. La firma digitale apposta dal difensore sugli atti sottoscritti dall’assistito e depositati telematicamente, unitamente alla nomina fiduciaria, vale quale autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, in mancanza di formula espressa. La Corte di merito può dichiarare l’appello inammissibile solo quando i motivi difettino di specificità o non affrontino il percorso motivazionale del primo giudice, non quando siano inidonei a confutarlo: ove la Corte risponda nel merito alle doglianze, ne riconosce implicitamente la specificità, con conseguente illegittimità della declaratoria.

Il Fatto

Tre imputati propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, dichiarando inammissibili i gravami, aveva confermato la sentenza di condanna per rapina aggravata emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna.

Il primo ricorrente, detenuto per altra causa e partecipante al giudizio di primo grado in videoconferenza, censura l’applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il secondo lamenta che la firma digitale del difensore sia stata ritenuta inidonea ad autenticare la procura. Il terzo contesta la declaratoria di aspecificità dei motivi di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie tutti i ricorsi. Sul primo motivo osserva che il ricorrente, detenuto per altra causa, non era tenuto a depositare elezione o dichiarazione di domicilio con l’atto di appello. Il Collegio aderisce al consolidato orientamento secondo cui la notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto è comunque garantita, dovendosi fare riferimento al momento in cui l’appello viene proposto e risultando irrilevante l’eventuale scarcerazione nelle more.

L’orientamento invocato dalla Corte territoriale è rimasto isolato, perché contrastato da altre decisioni di legittimità. Una lettura contraria comprimerebbe in modo ingiustificato e sproporzionato il diritto di impugnazione, in violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU.

Sul secondo motivo, l’accesso agli atti comprova che la procura speciale era priva di autenticazione manuale, ma che il difensore aveva apposto la firma digitale in conformità all’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La Corte ribadisce che tale firma ha valore di autenticazione tacita, non essendo necessaria la presenza fisica del legale alla sottoscrizione dell’imputato. Il diritto di accesso al processo deve essere concreto ed effettivo, sicché formalismi che conducono a un sostanziale diniego di giustizia violano l’art. 6, § 1, della Convenzione.

Sul terzo motivo, i giudici di appello possono dichiarare l’inammissibilità solo se i motivi difettano di specificità o non affrontano la motivazione del primo giudice. Nel caso concreto, l’atto di appello ripercorreva il tracciato motivazionale della sentenza e indicava le dichiarazioni poste a base delle tesi difensive, senza limitarsi a formule di stile.

Il provvedimento impugnato è inoltre illogico e contraddittorio: dopo aver ritenuto il gravame generico, i giudici hanno ripercorso l’iter motivazionale del primo giudice confrontandolo con i motivi, riconoscendone di fatto la specificità. Una simile scelta poteva condurre al rigetto dell’appello, non alla declaratoria di inammissibilità, occorrendo una delibazione nel merito. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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