Autoresponsabilità e soccorso istruttorio nell’accesso al fondo per gli imputati assolti (TAR Lazio n. 2650 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso al fondo per gli imputati assolti, istituito dall’art. 1, commi 1015-1020, legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’onere di assicurare la completezza dell’istanza e il corretto caricamento telematico dei documenti ricade sul richiedente in forza del principio di autoresponsabilità. L’omessa segnalazione dell’errore da parte del portale informatico non esime il privato dal controllo, poiché l’architettura telematica verifica la sola esistenza del file e non il suo contenuto. Nelle procedure destinate a un elevato numero di concorrenti va esclusa l’applicabilità dell’art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241, quando il soccorso istruttorio sia invocato per superare l’onere minimo di cooperazione preteso dal privato.

Il Fatto

Il ricorrente presentava domanda di ammissione al fondo per gli imputati assolti con sentenza irrevocabile, chiedendo il rimborso delle spese legali sostenute. L’amministrazione rigettava l’istanza per carenza dei requisiti di accesso, con riguardo alla formula di assoluzione, alla documentazione sull’esercizio dell’azione penale, all’irrevocabilità della sentenza e alla corresponsione del compenso professionale al difensore.

Il ricorrente impugnava la graduatoria definitiva nella parte in cui non accoglieva la propria istanza e il relativo diniego, chiedendo la rivalutazione della domanda e la rettifica della graduatoria. Rinunciava all’istanza cautelare e chiedeva l’annullamento degli atti, deducendo il travisamento di fatto e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sull’asserita correttezza della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” e sulla presenza dei documenti sul portale, non scaricabili ma meritevoli di regolarizzazione d’ufficio. Entrambi sono giudicati infondati.

Il Tribunale richiama il principio di autoresponsabilità: è onere dell’interessato assicurarsi della completezza dell’istanza e della corretta trasmissione, per consentire all’amministrazione di decidere senza approfondimenti istruttori su fatti afferenti alla sfera di controllo del privato. Richiama, in termini, una pronuncia del Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7471.

Nel caso concreto risulta pacifico che alcuni documenti necessari non fossero stati correttamente messi a disposizione: il fatto è imputabile al privato, che non ha verificato il caricamento prima di consegnare la domanda. La mancata segnalazione dell’errore da parte del portale informatico non lo esime dal controllo.

Il Collegio sviluppa un parallelismo con la trasmissione cartacea: analogo sarebbe stato l’esito se un foglio fosse risultato incomprensibile. A differenza della consegna brevi manu, l’architettura informatica non verifica il contenuto degli atti, seguendo un codice binario di esistenza o inesistenza del file.

Quanto al soccorso istruttorio, in procedure che coinvolgono un numero elevato di soggetti va esclusa l’applicabilità dell’art. 6 legge n. 241/1990, quando sia invocato per superare l’onere minimo di cooperazione (v. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8020). Neppure in giudizio sono stati prodotti i documenti sui redditi e sul pagamento del compenso.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese stante la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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