Parere negativo della Soprintendenza vincola il Comune sul condono in area vincolata (TAR Lazio n. 398 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia di opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo costituisce condizione indefettibile per il rilascio del titolo abilitativo postumo, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985. Il parere negativo della Soprintendenza ha natura co-decisoria: il Comune è tenuto a conformarvisi e non può rilasciare la concessione in sanatoria. L’obbligo di acquisire il parere sussiste anche quando il vincolo sia stato imposto dopo il completamento dei lavori, dovendo l’autorità valutare la compatibilità in concreto del manufatto. In presenza di parere negativo non è richiesta motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato, non essendo tutelabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Terracina ha negato la sanatoria di un immobile ad uso artigianale, sito al piano terra. Il diniego è stato adottato previa comunicazione di preavviso e in ragione del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, per la presenza di un vincolo storico-archeologico.

I ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere per omessa considerazione di circostanze rilevanti, la disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali della zona, la violazione degli artt. 31, 32 e 33 della l. n. 47/1985, per essere il fabbricato edificato prima dell’imposizione del vincolo, e il travisamento dei fatti. Il Comune non si è costituito; il Ministero si è costituito genericamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 l. n. 47/1985, secondo cui il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree vincolate è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Tale parere si inserisce nel procedimento di condono e ne costituisce condizione indefettibile, assumendo valenza co-decisoria.

Ne deriva che il Comune, in considerazione del valore vincolante e preclusivo del parere e del rilievo costituzionale della tutela del paesaggio, è tenuto ad adeguarvisi. La conferma è nell’art. 16 l. n. 241/1990, che consente di prescindere dal parere obbligatorio non comunicato, salvo il caso dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale. Il procedimento di sanatoria in area vincolata è quindi interamente vincolato, sotto il profilo della natura degli interventi e della valenza del parere.

Il Collegio precisa che, in tema di abusi su aree vincolate, non è richiesta motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato, non essendo tutelabile alcun affidamento alla conservazione della situazione abusiva, come confermato da Cons. St., sez. V, n. 428 del 2026. L’obbligo di acquisire il parere sussiste anche quando il vincolo sia sopravvenuto al completamento dei lavori: per il combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 32 l. n. 47/1985, l’amministrazione deve svolgere uno specifico scrutinio di compatibilità in concreto sul mantenimento dei manufatti.

Nel caso di specie i motivi non sono accolti. In presenza del parere negativo della Soprintendenza, il Comune non avrebbe potuto determinarsi altrimenti né valorizzare le circostanze dedotte, compresa la pretesa disparità di trattamento. Il parere, del resto, non è stato impugnato in via autonoma. Anche a volerne contestare il contenuto, le doglianze non reggerebbero: la valutazione dell’amministrazione ha riguardato in concreto l’area, con richiamo ai resti archeologici emersi anche presso gli edifici limitrofi, e all’esigenza di assicurare future ricerche storico-topografiche.

Quanto alla disparità di trattamento, il vizio è ravvisabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento, la cui rigorosa prova deve essere fornita dall’interessato; l’operato dell’amministrazione non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, come ribadito da Cons. St., sez. II, n. 7280 del 2025. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese verso il Ministero e nulla tra ricorrenti e Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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