Valutazioni tecniche della commissione di gara e limiti del sindacato estrinseco (TAR Sicilia n. 1185 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla commissione di gara sulla qualità delle offerte costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti del c.d. sindacato estrinseco o debole. Il controllo giurisdizionale resta circoscritto all’accertamento dell’oggettivo margine di opinabilità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Sono pertanto censurabili solo le scelte manifestamente irrazionali o irragionevoli, o connotate dalle figure sintomatiche di eccesso di potere quali illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Le censure che sollecitino un sindacato sostitutivo sulle scelte tecniche dell’amministrazione sono pertanto inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente, insieme ad altri soggetti, impugnava il verbale n. 1 del 10.12.2018 con cui la Commissione istituita presso il Comune resistente aveva approvato la graduatoria definitiva relativa a un Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. All’esito della valutazione delle buste documentale, tecnica ed economica, la Commissione aveva attribuito 65 punti al ricorrente e 87 punti alla controinteressata, risultata vincitrice.

Dopo aver ottenuto accesso alla documentazione, il ricorrente censurava con unico motivo la valutazione dei criteri di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico, lamentando l’erronea attribuzione dei punteggi su esperienze formative, qualità della proposta, gruppo di lavoro, coerenza rispetto all’obiettivo e economicità. La controinteressata eccepiva il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale, oltre all’infondatezza nel merito. Il Comune resistente chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Sul difetto di giurisdizione, il riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria si colloca nel punto di cesura tra l’approvazione della graduatoria e la successiva stipula del contratto: la prima fase, caratterizzata dalla scelta del contraente secondo regole prevalentemente pubblicistiche, resta affidata al giudice amministrativo. Il Collegio richiama la Cass. Civ. 4.11.2009 n. 23327 e le Cass. Civ. S.U. 31.10.2019 n. 2821 e Cons. Stato Sez. III, 7.07.2022 n. 5651, oltre all’art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2010.

Quanto all’incompetenza territoriale, il Collegio osserva che oggetto di gravame non è il decreto ministeriale di adozione dell’Avviso, ma il successivo verbale della Commissione comunale. La competenza va quindi desunta dall’art. 13 cod. proc. amm., che la radica nel luogo in cui ha sede l’amministrazione che ha adottato gli atti impugnati, e non dalla clausola derogatoria dell’Avviso ministeriale.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. Il motivo unico mira a ottenere un sindacato sostitutivo sulla qualità delle offerte rispetto all’operato della Commissione. Il Collegio ricorda che la discrezionalità tecnica si colloca tra la discrezionalità pura e i meri accertamenti tecnici, e che il suo sindacato giurisdizionale si arresta di fronte all’oggettivo margine di opinabilità. Il giudice può censurare solo scelte manifestamente irrazionali o le figure sintomatiche di eccesso di potere, richiamando Cass. S.U. 20.01.2014 n. 1013 e Cass. S.U., ord. 7.05.2019 n. 11929.

Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che la proposta del ricorrente appare ictu oculi incompleta: manca documentazione sul periodo di svolgimento dell’attività formativa, sull’ente e sulle relative attività; i destinatari sono individuati in un’area territoriale più estesa e in numero inferiore (100 a fronte di 175); l’offerta della controinteressata risulta economicamente più conveniente. Le censure, volte a sollecitare un sindacato sostitutivo, sono dunque inammissibili, non risultando le valutazioni della Commissione manifestamente irrazionali o irragionevoli. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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