Natura abusiva accertata con giudicato preclude sanatoria e Piano Casa (Cons. Stato n. 6448 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere abusivo di un intervento edilizio accertato con sentenza passata in giudicato preclude in radice la sanatoria, l’applicabilità della disciplina regionale del c.d. Piano Casa e l’accertamento di compatibilità paesaggistica. La presentazione di un’istanza di sanatoria non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma ne determina la mera sospensione dell’efficacia, cosicché, in caso di rigetto, l’ordine di demolizione riacquista piena efficacia. Le sopravvenute modifiche urbanistiche e l’inerzia dell’Amministrazione non integrano un affidamento tutelabile, poiché la demolizione costituisce atto vincolato. La doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è incostituzionale quando l’abusività sia già coperta da giudicato.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato residenziale realizzava, in forza di una concessione edilizia, un manufatto originariamente assentito come pergola e poi trasformato, con copertura e pareti perimetrali, in garage e magazzino. A seguito di sopralluogo, il Comune diffidava il proprietario a demolire l’opera, ritenuta difforme alla concessione.

Dopo il rigetto della domanda di sanatoria e il consolidarsi del giudicato sull’abusività, il proprietario presentava una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, invocando la disciplina del c.d. Piano Casa e la sopravvenuta conformità urbanistica dell’immobile. Il Comune rigettava l’istanza. Il T.a.r. per il Veneto respingeva il ricorso e il proprietario proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato disattende anzitutto l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, non suffragata da alcuna previsione normativa. Nel merito, respinge tutti e quattro i motivi di gravame.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia, con la conseguenza che, in caso di rigetto, l’ordine riacquista efficacia. Il dedotto difetto motivazionale del giudice di primo grado non integra un error in procedendo, poiché il giudice di appello può modificare la motivazione della sentenza senza regressione del giudizio.

Il secondo motivo è infondato perché la natura abusiva delle opere, confermata da sentenza passata in giudicato, preclude in radicibus l’assentibilità mediante sanatoria. La Corte esclude l’applicabilità retroattiva del c.d. decreto Salva Casa agli abusi già interessati da giudicato e conferma che le leggi regionali sul Piano Casa escludono espressamente dai benefici gli edifici abusivi soggetti a demolizione.

Anche il terzo motivo è respinto: il principio della doppia conformità non solleva questioni di legittimità costituzionale quando l’abusività è stata accertata in sede giudiziale con sentenza definitiva.

Quanto al quarto motivo, relativo al profilo paesaggistico, la Corte rileva che l’intervento ha inciso sul piano plano-volumetrico, rendendo il vincolo paesaggistico insuperabile. L’accertamento di compatibilità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 risulta superfluo, poiché il carattere totalmente abusivo dell’edificio, con creazione di nuovi volumi, preclude la sanatoria postuma. L’appello è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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