Revoca del nulla osta per difetto di prova dello status di rifugiato (TAR Lombardia n. 4160 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale, la revoca del nulla osta è legittima quando il lavoratore straniero abbia dichiarato nel sistema informativo di possedere lo status di rifugiato senza allegare la documentazione che lo attesta. Il Decreto flussi riserva agli apolidi e ai rifugiati quote dedicate, la cui fruizione impone la rigorosa dimostrazione dei presupposti in capo ai richiedenti. La dichiarazione non comprovata non consente l’accesso alla quota riservata né l’elusione del meccanismo delle quote ordinarie. L’Amministrazione è pertanto tenuta ad applicare la disciplina vigente nel rispetto delle quote stabilite dalla normativa di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano ha revocato il nulla osta rilasciato in favore di un lavoratore straniero per consentirne l’ingresso nel territorio nazionale, a seguito dell’istanza presentata dal datore di lavoro. Il lavoratore, all’atto dell’inserimento della domanda nel sistema informativo, aveva dichiarato di possedere lo status di rifugiato, senza però allegare la documentazione attestante tale condizione.

Avviato il procedimento di revoca e non essendo pervenute osservazioni, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento negativo. Il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per eccesso di potere, nella forma del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti, e per violazione dell’art. 6, comma 4, lett. b, del D.P.C.M. 27 settembre 2023, contestando l’applicazione della disciplina dettata per apolidi e rifugiati a un lavoratore proveniente da un Paese ricompreso nell’elenco delle quote ordinarie. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unica censura del gravame, incentrata sul presupposto normativo applicato dallo Sportello Unico. Il ricorrente sostiene che il lavoratore, provenendo da un Paese incluso nell’elenco di cui all’art. 6, comma 2, lett. a, del D.P.C.M. 27 settembre 2023, non potrebbe essere ricondotto alle categorie degli apolidi e dei rifugiati disciplinate dall’art. 6, comma 4, lett. b, del medesimo D.P.C.M.

La doglianza è infondata. Il provvedimento impugnato muove dal rilievo che, dalla verifica dei documenti allegati dall’istante, non risulta il possesso del requisito previsto dalla richiamata disposizione. Il lavoratore, pur avendo dichiarato lo status di rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, non ha poi prodotto la documentazione attestante siffatta condizione.

Tale documentazione era richiesta obbligatoriamente e a pena di inammissibilità della domanda. Il Decreto flussi riserva infatti agli apolidi e ai rifugiati apposite quote, pari a 200 posti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che impongono la rigorosa dimostrazione dei presupposti in capo ai richiedenti. Diversamente, si eluderebbe il meccanismo individuato in sede normativa, con vantaggio indebito per soggetti non in possesso dei requisiti e grave nocumento per le categorie degli apolidi e dei rifugiati, che vedrebbero illegittimamente limitata la possibilità di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Il Collegio richiama, sul punto, T.A.R. Toscana, II, n. 1580 del 2025. Ne consegue la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che ha applicato la vigente disciplina in materia di flussi di ingresso nel pieno rispetto delle quote stabilite dall’art. 6 del D.P.C.M. 27 settembre 2023. L’infondatezza dello scrutinato motivo determina il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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