Autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con gonfaloni: il mancato pagamento dell’indennizzo impedisce la misura cautelare (TAR Lombardia n. 934 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con gonfaloni su pali di illuminazione pubblica, il procedimento di rilascio presuppone una verifica dell’idoneità del singolo palo a sostenere il gonfalone. Il mancato pagamento dell’indennizzo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, costituisce circostanza impeditiva alla concessione della misura cautelare collegiale, non potendo trovare tutela cautelare chi non abbia adempiuto all’obbligazione pecuniaria scaturente dal titolo autorizzatorio medio tempore rilasciato.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva archiviato il procedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con gonfaloni su n. 49 pali di illuminazione pubblica, contestualmente ingiungendo il pagamento di un indennizzo. A seguito del decreto cautelare monocratico favorevole, l’amministrazione aveva rilasciato l’autorizzazione per 16 pali, precisando che per uno di essi il codice era errato e che la somma complessiva dovuta ammontava a € 974,79. La società, tuttavia, non provvedeva al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria presuppone una verifica dell’idoneità del palo a sostenere il gonfalone, attività che l’amministrazione aveva svolto positivamente per i 16 pali autorizzati a seguito del decreto cautelare monocratico. La verifica tecnica costituisce pertanto il presupposto indefettibile per il rilascio del titolo autorizzatorio.

Il Collegio osserva che, permanendo il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in sede collegiale. L’omesso adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte della ricorrente, infatti, rende la situazione giuridica azionata in via cautelare non meritevole di tutela, attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla riscossione del corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico.

La circostanza che la società avesse versato solo parzialmente quanto dovuto, o che avesse contestato l’an o il quantum dell’indennizzo, non assume rilievo dirimente: il mancato pagamento, in ogni caso, costituisce ostacolo alla concessione della misura cautelare richiesta. Il Tribunale, inoltre, ritiene equo compensare le spese della fase cautelare, considerata la particolarità della vicenda e l’esito del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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