Nessun diritto soggettivo alla terapia ABA se manca il piano terapeutico individualizzato (TAR Lazio n. 1119 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla salute non attribuisce all’assistito un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di uno specifico trattamento sanitario, nella specie la terapia ABA, a carico del Servizio sanitario regionale. Le prestazioni di cura dei disturbi dello spettro autistico costituiscono livelli essenziali di assistenza, ma la loro erogazione presuppone che l’azienda sanitaria abbia individuato, attraverso il piano terapeutico individualizzato, la terapia più confacente alla tutela della salute dell’assistito. La scelta del metodo applicabile rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria e richiede la collaborazione della famiglia, non potendo il privato sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Servizio sanitario nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, genitore di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, agisce in riassunzione di un precedente giudizio civile per ottenere l’accertamento del diritto del figlio alla fruizione del trattamento riabilitativo ABA nella misura di venti ore settimanali per quarantotto mesi a carico della ASL Roma 2, oltre alla condanna della stessa al rimborso di € 23.276,88 per le prestazioni ricevute da terzi negli anni 2019-2022.

La famiglia si era rivolta a un centro privato per assicurare al minore le cure ritenute necessarie, diffidando l’azienda sanitaria con PEC dell’8 aprile 2022. La ASL, costituitasi, ha rappresentato un quadro fattuale diverso: la scelta del centro privato non era stata supportata da alcuna indicazione aziendale e la proposta di attivazione dell’assistenza domiciliare in forma diretta era stata rifiutata dalla madre, che non si era poi presentata alle convocazioni dell’équipe territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992 pone a carico del Servizio sanitario solo le prestazioni che presentino, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, escludendo quelle per cui esistano forme alternative di assistenza. La legge n. 134 del 2015 e il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 richiamano, per i disturbi dello spettro autistico, metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

Da tali fonti la giurisprudenza ha tratto il principio che anche la terapia ABA rientra tra i LEA (Cons. St. n. 2119 del 2022). Ciò non basta, tuttavia, a fondare il diritto invocato. Il Collegio richiama espressamente Cons. St., Sez. III, n. 6785 del 2024, reso proprio in materia di erogazione della terapia ABA: le linee guida raccomandano una valutazione caso-specifica, che calibri il programma trattamentale sulla situazione clinica del paziente.

Sul piano regionale la deliberazione di Giunta n. 75 del 13 febbraio 2018 e la legge regionale n. 7 del 2018 disciplinano le modalità di presa in carico e di predisposizione del progetto terapeutico individualizzato. È l’azienda sanitaria locale, con la necessaria collaborazione della famiglia, a dover valutare il minore e prescrivere la terapia più confacente, senza che i privati possano scegliere liberamente il trattamento da porre a carico del servizio pubblico.

Nel caso concreto il Collegio rileva che la ASL non ha negato all’assistito le prestazioni di cui necessita, ma ha disconosciuto l’appropriatezza del metodo ABA per il minore, ormai adolescente, privilegiando un diverso piano trattamentale fondato su motivati assunti medico-scientifici. Il diritto alla salute non implica un incondizionato diritto a un complesso di prestazioni liberamente individuate dall’interessato, ma transita attraverso l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria.

Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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