Proroga dei termini della verificazione e rinvio della camera di consiglio (TAR Basilicata n. 177 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il tribunale amministrativo può disporre una verificazione ex artt. 65 e 66 cod. proc. amm., conferendo l’incarico a un organo tecnico qualificato. L’organo verificatore, ove ravvisi la complessità delle questioni tecniche e giuridiche sottese all’espletamento dell’incarico, può richiedere una proroga dei termini originariamente fissati per la trasmissione alle parti dell’elaborato peritale e per il deposito dell’elaborato definitivo. Il giudice, valutata la fondatezza dell’istanza, può accoglierla, fissando nuovi termini e rinviando conseguentemente la camera di consiglio per la trattazione dell’affare. Il provvedimento di proroga costituisce atto meramente ordinatorio, funzionale alla corretta acquisizione degli elementi istruttori richiesti.
Il Fatto
La società ricorrente, unitamente alla controinteressata, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Basilicata n. 562/2024, emessa il 5 novembre 2024, nei confronti della Regione Basilicata. Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 99/2026, il Tribunale aveva disposto una verificazione, conferendo l’incarico all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, in persona del Presidente, con facoltà di delega.
Con nota depositata in data 17/5/2026, il verificatore delegato, evidenziando la complessità delle questioni tecniche e giuridiche coinvolte nell’espletamento dell’incarico, aveva chiesto la proroga dei termini fissati dall’ordinanza n. 99/2026 per la trasmissione alle parti dell’elaborato peritale e per il deposito dell’elaborato definitivo presso la segreteria del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di proroga, considerando la complessità delle questioni tecniche e giuridiche evidenziata dal verificatore. Ha pertanto stabilito quali nuovi termini per lo svolgimento delle predette attività rispettivamente il 15/5/2026, per la trasmissione alle parti dell’elaborato peritale, e il 30/5/2026, per il deposito dell’elaborato definitivo.
Il Collegio ha inoltre disposto il rinvio della camera di consiglio, già precedentemente fissata, alla data dell’8/7/2026, al fine di consentire il completamento dell’incombente istruttorio e il regolare contraddittorio tra le parti sull’elaborato peritale.
La pronuncia si inserisce nel quadro dei poteri ordinatori del giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ove l’acquisizione della verificazione costituisce strumento finalizzato a risolvere questioni di natura tecnica connesse all’esecuzione del giudicato. La proroga dei termini rappresenta una misura ragionevole e proporzionata, volta a garantire l’effettività della tutela e la corretta valutazione degli elementi istruttori.
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Nota della Redazione
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