Autorizzazione impianti rifiuti, no al veto del Comune in Conferenza di servizi (TAR Piemonte n. 110 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere contrario espresso dal Comune in seno alla Conferenza di servizi non può condizionare l’esito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, che si conclude secondo la regola della decisione a maggioranza di cui al comma 3. L’autorità procedente non può recepire acriticamente il dissenso dell’ente locale attribuendogli valore di veto, né appiattirsi su di esso: deve motivare in modo rigoroso le ragioni per cui l’isolata posizione comunale prevalga sulla maggioranza favorevole espressa dagli altri enti. La carenza di tale motivazione vizia il provvedimento finale e, con essa, la mancata considerazione delle osservazioni del richiedente ex art. 10-bis della legge 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha presentato alla Provincia di Cuneo la domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un centro di raccolta e demolizione di veicoli fuori uso in un capannone sito nel Comune di Ceresole d’Alba, in area artigianale P2. In precedenza il progetto era stato escluso dalla procedura di VIA con provvedimento provinciale del 5.12.2023.

Nel corso della Conferenza di servizi il Comune ha manifestato contrarietà per ragioni urbanistiche, richiamando l’art. 35/1 delle NTA al PRGC. Nella seduta conclusiva dell’11.7.2024 la Provincia, l’ASL e l’ARPA hanno espresso parere favorevole; il Comune ha ribadito il dissenso. Dopo il parere scritto comunale del 19.7.2024, la Provincia ha emesso il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge 241/1990 e infine il provvedimento di rigetto del 13.9.2024, ritenendo il parere comunale prevalente. Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rimeditando le considerazioni espresse in sede cautelare, accoglie il primo motivo. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che la posizione contraria dell’ente locale in Conferenza di servizi non può assumere valenza condizionante: all’autorizzazione unica può pervenirsi qualora la conferenza abbia espresso parere favorevole a maggioranza, senza che al Comune sia riconoscibile alcun potere di veto, non previsto da alcuna disposizione né desumibile dalla ratio dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006.

Nel caso di specie la maggioranza si era formata a favore del rilascio, come attestato dal verbale, ma l’autorità procedente ha di fatto rimesso l’esito del procedimento al solo parere comunale. Il preavviso di diniego è stato emesso senza alcuna valutazione autonoma; le osservazioni del richiedente sono state inoltrate al solo Comune per un contraddittorio bilaterale, conclusosi con la conferma del dissenso senza replica nel merito. Il provvedimento finale ha dichiarato prevalente il parere comunale senza esplicitare gli elementi assunti a confronto.

Il Tribunale riconosce che anche il superamento della disciplina urbanistica locale mediante la natura di variante urbanistica automatica dell’autorizzazione avrebbe richiesto un congruo sforzo motivazionale. Il modus deliberandi provinciale viola però la regola della decisione a maggioranza e il generale onere di motivazione delle decisioni pubbliche, non avendo esplicitato le ragioni della prevalenza accordata all’isolata opposizione comunale.

Parimenti fondato è il motivo sulla mancata considerazione delle osservazioni ex art. 10-bis: le stesse sono state trascurate dall’autorità procedente, effettiva destinataria e garante del contraddittorio. Infondate sono invece le censure sulla tardività del parere scritto comunale, sulla qualificazione dell’attività come nuova e sull’illegittimità dell’art. 35/1, lett. b), delle NTA. Quest’ultima previsione non è illegittima, poiché il comma 6 dell’art. 208 consente di superare la disciplina urbanistica incompatibile mediante la variante automatica. Il ricorso è accolto nei sensi e limiti di motivazione, con condanna della Provincia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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