Sospensione precauzionale del militare dopo condanna penale di primo grado (TAR Abruzzo n. 118 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego del militare, ai sensi dell’art. 916 del D.Lgs. n. 66/2010, può essere legittimamente disposta all’esito della sentenza penale di primo grado di condanna, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad attendere la definizione del giudizio di appello. L’attesa della sentenza di primo grado e la conseguente valutazione disciplinare basata sugli accertamenti ivi compiuti non integrano un difetto di istruttoria, ma costituiscono espressione di una scelta prudente e legittima. La sussistenza di una condanna penale di primo grado rappresenta un elemento sopravvenuto idoneo a giustificare l’adozione della misura, anche laddove in precedenza l’Amministrazione avesse disposto il solo trasferimento del militare. La valutazione di proporzionalità della misura non è inficiata dall’assenza di clamore mediatico della vicenda, attesa la gravità della violazione dei doveri derivanti dal giuramento prestato.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale aveva disposto nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, ai sensi dell’art. 916 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La misura era stata adottata dopo la pronuncia di una sentenza penale di primo grado di condanna a suo carico, a seguito della quale l’Amministrazione aveva ritenuto di dover procedere disciplinarmente. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo, tra l’altro, un preteso difetto di istruttoria per il rimando alle risultanze penali e l’assenza di un’attualità della misura, evidenziando che in precedenza era stato disposto soltanto il suo trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, reputando logica e legittima la condotta dell’Amministrazione che aveva atteso la definizione del giudizio penale di primo grado prima di determinarsi. Secondo il Collegio, in mancanza di un quadro accusatorio definito, la scala gerarchica aveva prudentemente mantenuto una posizione di attesa, anche a garanzia dello stesso militare, per poi procedere all’esito della condanna.
Il rimando alla sentenza penale di condanna non è stato considerato un difetto di istruttoria: in quella sede, infatti, il comportamento del ricorrente era stato compiutamente vagliato nel contraddittorio delle parti. La sentenza penale ha rappresentato il quid novi che ha legittimamente determinato l’adozione della misura sospensiva, superando anche l’eventuale valore del precedente trasferimento, che non poteva inficiare la successiva e più grave determinazione.
Quanto alla dedotta mancanza di clamore mediatico, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non incide sulla legittimità del provvedimento: il comportamento del militare è stato qualificato come una gravissima violazione dei doveri assunti con il giuramento, tale da poter condurre alla massima sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. La misura impugnata è stata, infine, ritenuta proporzionata al fatto accertato in sede penale.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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