Il regolamento di competenza non è esperibile contro la pronuncia di estinzione del giudizio riassunto davanti a giudice incompetente (Cass. civ. Sez. 3 n. 5325 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza, facoltativo o necessario, è esperibile solo avverso le pronunce che si pronunciano sulla competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e non anche contro i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del giudizio. La riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. deve avvenire davanti al giudice dichiarato competente; la riassunzione dinanzi a un giudice diverso equivale a mancata riassunzione e determina l’estinzione del processo, senza che il giudice adito sia legittimato a sollevare conflitto di competenza. Avverso la sentenza che dichiara l’estinzione, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, non il regolamento di competenza, la cui proposizione determina una declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per una somma limitata dinanzi al Giudice di Pace, vedeva revocato il provvedimento in sede di opposizione, con declinatoria di competenza in favore del Giudice di Pace di altra sede. La società riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale, proponendo però domande di importo superiore rispetto a quello originario, comprensive di interessi e risarcimento danni, e chiedendo la condanna del debitore per l’intero credito residuo.
Il Tribunale, rilevato che la riassunzione era avvenuta dinanzi a un giudice diverso da quello dichiarato competente, accoglieva l’eccezione del convenuto e dichiarava l’estinzione del giudizio ex artt. 50 e 307 c.p.c. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato le eccezioni del controricorrente, rigettando quella relativa alla tardività del ricorso, proposto nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e quella concernente la presunta invalidità della procura alle liti. Sul punto, richiamando le Sezioni Unite n. 2075 del 2024, ha affermato che la specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso.
Nel merito, la Corte ha rilevato d’ufficio che il ricorso era manifestamente inammissibile. Il regolamento di competenza, infatti, è esperibile solo contro le pronunce sulla competenza. Nel caso di specie, il Tribunale non si era pronunciato sulla competenza, ma aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per essere la riassunzione avvenuta dinanzi a un giudice diverso da quello indicato come competente dal primo giudice. Tale pronuncia, avendo natura diversa, doveva essere impugnata con l’appello e non con il regolamento di competenza.
La Corte ha inoltre precisato, ad abundantiam, la correttezza della decisione del Tribunale. La riassunzione, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., deve avvenire davanti al giudice dichiarato competente; la riassunzione dinanzi a un giudice diverso equivale a mancata riassunzione e determina l’estinzione del processo. Nel caso di specie, l’attore aveva espressamente qualificato l’atto introduttivo come riassuntivo del giudizio originario, sicché non poteva essere considerato come atto di introduzione di un giudizio nuovo.
La Corte ha, infine, escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate, ma occorrendo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese processuali e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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