Liquidazione delle spese tra minimi e massimi tariffari: insindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 19195 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successive all’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non sussiste un vincolo normativo alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati dalle tariffe. Il giudice di merito è tenuto a quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, valori derogabili con apposita motivazione. L’esercizio di tale potere discrezionale, quando la liquidazione risulti compresa tra i parametri tabellari prefissati, non è soggetto a sindacato di legittimità, non potendo configurarsi una violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La circostanza che il giudice abbia dichiarato in motivazione di voler applicare i valori medi non incide sulla natura della censura, potendo semmai integrare un vizio di motivazione per contraddittorietà, non dedotto nei termini di una violazione di norme di diritto.
Il Fatto
La società proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Vicenza, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’amministratore per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, liquidando le spese di lite in favore della società opponente, ma limitandole alle sole prime due fasi del giudizio. A seguito dell’appello proposto dalla società, la Corte d’appello di Venezia riformava parzialmente la decisione, condannando l’amministratore alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in misura inferiore a quella richiesta dalla società.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre la controparte rimaneva intimata. Il Consigliere delegato allo spoglio formulava una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., a fronte della quale la ricorrente domandava la decisione della causa e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale errato nella liquidazione dei compensi posti a carico del soccombente, nonostante avesse dichiarato in motivazione di applicare i valori medi tariffari.
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la liquidazione del compenso, pari a euro 1.701,00, si collocava oltre i valori minimi di tariffa e, quindi, all’interno della forbice compresa tra minimo e massimo. Ha quindi richiamato il principio, già affermato dai precedenti giurisprudenziali, secondo cui, in materia di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
La Corte ha precisato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, quando sia contenuto tra il minimo e il massimo tabellare, non è soggetto a sindacato di legittimità. Tale scelta attiene, infatti, a parametri fissati dalla tabella e non può essere censurata sotto il profilo della violazione di legge, qualunque sia il valore medio di riferimento indicato in motivazione.
Quanto all’argomento della ricorrente, secondo cui la Corte territoriale, avendo dichiarato di applicare i valori medi, sarebbe stata tenuta ad attenervisi nel dispositivo, la Cassazione ha osservato che il rilievo non coglie nel segno. La circostanza che la liquidazione sia stata effettuata “in applicazione dei compensi professionali medi” potrebbe semmai integrare un vizio motivazionale per contraddittorietà, ma non una violazione di legge nei termini denunciati, non essendo tale vizio stato dedotto con il motivo di ricorso proposto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Con ordinanza resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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