Autorizzazione paesaggistica e sindacato sulla discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Calabria n. 347 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se carente di motivazione, manifestamente irragionevole o fondato su un travisamento dei fatti. Non è configurabile il vizio di eccesso di potere per il solo fatto che il parere favorevole reso sullo strumento urbanistico sia seguito da un parere negativo sul singolo intervento, poiché la valutazione paesaggistica e quella urbanistico-edilizia hanno finalità distinte e autonome. La autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire, e non viceversa. Il parere favorevole sullo strumento urbanistico non integra un’autorizzazione paesaggistica preventiva per tutti gli interventi astrattamente ammissibili. La Soprintendenza non è tenuta ad effettuare un sopralluogo prima di esprimere il parere.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in sopraelevazione di un edificio residenziale, situato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 22.07.1968. La Soprintendenza ha espresso parere contrario in data 04.08.2025, valutando anche una nuova soluzione progettuale presentata dalla interessata. Su tale base la Città Metropolitana ha rigettato l’istanza con provvedimento del 10.09.2025.

La ricorrente ha impugnato il diniego e il parere presupposto, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione di legge e abuso, contestando in particolare l’assenza di sopralluogo e la contraddittorietà rispetto al parere favorevole reso sullo strumento urbanistico comunale. Il ricorso è stato proposto in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha anzitutto ricostruito il contenuto del parere contrario, che contesta l’impatto percettivo della sopraelevazione sul contesto tutelato, il disallineamento e la discontinuità delle linee di colmo e di gronda della schiera originaria, nonché l’estraneità del nuovo volume alle caratteristiche tipologiche del quartiere. La motivazione è stata ritenuta congrua ed adeguata, non limitandosi all’eventuale interferenza con la vista dal belvedere soprastante, ma investendo la modificazione volumetrica dell’edificato e il suo impatto visivo complessivo.

Il Tribunale ha quindi richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la Soprintendenza esercita un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sul piano della attendibilità tecnico-scientifica e non nel merito. Il sindacato di legittimità è destinato ad arrestarsi di fronte all’opinabilità dell’apprezzamento, salvo che ricorra manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. Poiché la stessa ricorrente ha riconosciuto che la valutazione era “opinabile“, la censura è stata respinta in quanto implicante un inammissibile sindacato sostitutivo.

Infondata è stata giudicata anche la censura di contraddittorietà con la conformità edilizia dell’intervento. Il parere favorevole sullo strumento urbanistico attiene a scelte generali e non esclude l’esercizio dei poteri di tutela in sede di singola autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, e le rispettive valutazioni sono distinte. Il parere favorevole sullo strumento urbanistico non equivale a autorizzazione preventiva, né comporta rinuncia alle competenze previste dalla legge.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dei termini e alla perdita del carattere vincolante del parere, il Tribunale ha rilevato che la presentazione di una nuova soluzione progettuale avvia un nuovo procedimento. Il parere è intervenuto nel termine di 45 giorni dalla presentazione della nuova soluzione, conservando pertanto la propria efficacia vincolante. Infine, ha escluso che la Soprintendenza sia tenuta al sopralluogo, potendo esprimere il giudizio sulla base del progetto e della conoscenza istituzionale del territorio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *