Ottemperanza per la carta docente: il TAR ordina al Ministero di provvedere e respinge l’astreinte (TAR Lombardia n. 4158 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione all’erogazione di un beneficio economico, come la carta elettronica del docente, costituisce titolo per il ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La produzione di copia asseverata e la notifica del titolo esecutivo rispettano il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione determina l’accoglimento della domanda, con ordine di adempimento entro un termine e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, in ragione della natura non corrispettiva ma contributiva della prestazione e dell’esiguità del credito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di € 500,00. A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, la stessa proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo, oltre all’adempimento, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità formale del ricorso. La produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo hanno consentito di ritenere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice ha rilevato che il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non aveva formulato alcuna deduzione sull’inadempimento, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultavano pertanto incontestati, rendendo fondato il ricorso. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di ottemperare al giudicato entro novanta giorni, rilasciando la carta e accreditando la somma di € 500,00.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’attività del commissario, integrando un adempimento legato ai doveri d’istituto, non ha comportato la liquidazione di un compenso.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata respinta. Il Collegio ha considerato la natura della carta del docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo, nonché l’esiguità del credito, ritenendo la richiesta manifestamente iniqua. Sulle spese, seguendo la soccombenza, è stata disposta la condanna del Ministero al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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