Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3068 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, è idoneo a fondare la pretesa del creditore ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve la sola funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, comprensiva di capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione per il recupero coattivo è ammissibile.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma di 500,00 euro all’anno, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da ciò deriva una conseguenza rilevante sul piano operativo. L’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. In particolare, per il capitale residuo e gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio ha altresì verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve trascorrere prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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