Stralcio comparto produttivo nel PGT e riduzione consumo di suolo (TAR Lombardia n. 923 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica generale costituiscono espressione di amplissima discrezionalità e sono sindacabili, nel merito, solo per errori di fatto, abnormità o irrazionalità. L’amministrazione non è tenuta a motivare analiticamente le singole determinazioni, essendo sufficiente il richiamo alle ragioni generali che sorreggono l’impostazione del piano. Il rigetto delle osservazioni dei privati non esige motivazione puntuale, trattandosi di mero apporto collaborativo. Lo stralcio integrale di un comparto produttivo inattuato non lede il legittimo affidamento dei proprietari, ove la previsione edificatoria non abbia mai trovato attuazione in uno strumento esecutivo approvato o convenzionato, né viola il principio di proporzionalità rispetto ad altri ambiti di trasformazione, quando la scelta sia sorretta da specificità pianificatorie e ambientali.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di aree nel territorio comunale ricomprese nel previgente PGT nell’ambito di trasformazione produttivo ATP4, hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui è stato approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio, unitamente all’atto presupposto di adozione.

Il nuovo strumento, dichiaratamente adottato per conformarsi alla L.R. Lombardia n. 31 del 2014 in tema di riduzione del consumo di suolo, ha disposto lo stralcio della previsione di edificabilità del comparto, azzerandone ogni potenzialità. I ricorrenti hanno dedotto la lesione del legittimo affidamento, l’eccesso di potere, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, per avere l’amministrazione eliminato il solo ATP4 senza intaccare gli altri nove comparti, e hanno proposto domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai consolidati principi in materia di discrezionalità pianificatoria, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui le scelte di formazione dello strumento urbanistico generale sono insindacabili nel merito e non richiedono apposita motivazione, se non il richiamo alle ragioni generali del piano. Le destinazioni edificatorie previgenti non vincolano il nuovo strumento, salvo che siano già state concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo approvato, convenzionato o quantomeno adottato.

Gli obiettivi del nuovo PGT sono enucleati nella relazione del Documento di Piano, che indica come prioritari il rinnovamento urbano e la riduzione del consumo di suolo, con una riduzione degli ambiti di trasformazione coerente con la soglia tendenziale del 25%. Le ragioni dello stralcio dell’ATP4 emergono dalle controdeduzioni alle osservazioni: l’area è situata a sud est del territorio urbanizzato, su terreni agricoli in continuità con la piana circostante, e il suo sviluppo genererebbe una nuova espansione esterna anziché un completamento del tessuto esistente.

Quanto all’affidamento, il Collegio rileva che la previsione edificatoria, soggetta a piano attuativo, non ha mai trovato concretizzazione in vent’anni. Le iniziative richiamate dai ricorrenti erano dirette non ad attuare le previsioni, ma a ottenerne una revisione per l’asserita insostenibilità dei costi. Il pagamento dell’IMU è stato doveroso, in ragione della destinazione produttiva, e non ha ingenerato alcuna aspettativa qualificata.

Il rigetto delle censure di proporzionalità e disparità di trattamento si fonda sulla diversità delle situazioni poste a raffronto. La riperimetrazione di tutti gli ambiti non avrebbe evitato disomogeneità, avvantaggiando solo le proprietà incluse nei nuovi perimetri; il mantenimento degli ambiti previgenti, sia pure depotenziati, avrebbe prodotto interventi diffusi e disorganizzati, con maggiori costi infrastrutturali. La scelta di preservare le aree di maggiore qualità agricola e ambientale è giudicata non illogica.

Infine, il Collegio esclude che il contrasto con le politiche attuate nel ventennio precedente integri un vizio di legittimità, trattandosi di libera esplicazione della potestà pianificatoria. L’omessa specifica controdeduzione sulla proposta di rotatoria e sul ripristino a fini commerciali non determina alcun vizio, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali del piano. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria per assenza di fatto ingiusto e di prova del danno, e compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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