Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3938 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso di cui all’art. 112 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione della pronuncia, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine determinato, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La nomina anticipata è finalizzata a garantire l’effettività della tutela, senza necessità di un nuovo passaggio giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di 500,00 euro per ciascun anno. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente adiva il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, verifica la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro e l’intervenuto passaggio in giudicato della stessa, attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Viene altresì accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, configurandosi l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Fondatezza del ricorso determina la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio economico alla ricorrente. Il Collegio fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
La particolarità della decisione risiede nella nomina anticipata del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese. Tale scelta è volta a prevenire ulteriori ritardi, prevedendo che, in caso di persistente inottemperanza, il commissario possa procedere all’esecuzione entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
La pronuncia si conclude con la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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