Avanzamento a scelta non concorsuale: nessun controinteressato da notificare (Cons. Stato n. 10343 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di avanzamento a scelta dei militari, a ruolo aperto, ha natura idoneativa e non concorsuale: essa non contempla controinteressati, perché il giudizio di idoneità non determina alcuno scavalco in ruolo né preclude ad altri il conseguimento della promozione. Il ricorso avverso il giudizio di non idoneità non è pertanto inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Nel merito, il giudizio della Commissione di avanzamento costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e resta sindacabile in sede di legittimità solo se affetto da vizi ictu oculi rilevabili, quali la manifesta illogicità, l’irragionevolezza, l’arbitrarietà o il travisamento dei fatti, oppure se la motivazione sia assente o insufficiente. Non è ravvisabile alcun “palese errore” ai sensi del principio di cui all’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, con conseguente esclusione della nullità della sentenza di primo grado ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

Un maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri riceveva comunicazione, con nota del Comando Legione Carabinieri Puglia, del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di valutazione e avanzamento in relazione all’avanzamento a scelta al grado superiore di luogotenente, per l’aliquota 31 dicembre 2022. La stessa nota precisava che, avendo riportato due giudizi negativi consecutivi, il militare sarebbe stato nuovamente valutato nel quarto anno successivo all’ultima valutazione.

Il ricorso, proposto innanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, veniva riassunto davanti al TAR Lazio dopo la declaratoria di incompetenza territoriale. Il giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., dichiarava il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sul presupposto della natura concorsuale della procedura. Contro tale decisione il militare proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio dell’udienza, non ricorrendo ragioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e non potendo rilevare la sopravvenuta attività provvedimentale dell’Amministrazione, dovendo la legittimità dell’atto valutarsi con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Nel merito, il Consiglio di Stato rovescia la premessa del primo giudice: nella specie viene in rilievo una procedura idoneativa di avanzamento, non concorsuale, che non contempla controinteressati. Richiamando la propria precedente pronuncia Sez. II n. 7229 del 2021, il Collegio osserva che la procedura si svolge a ruolo aperto ex art. 1056 d.lgs. n. 66/2010, richiamato dall’art. 2251-ter del medesimo decreto: il giudizio di idoneità non produce alcuno scavalco in ruolo di colleghi più anziani né preclude ad altri la promozione. Il ricorso di primo grado non poteva quindi essere dichiarato inammissibile e andava esaminato nel merito.

Il Collegio esclude altresì la nullità della sentenza impugnata per “palese errore”, alla stregua del principio di cui all’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, e passa all’esame del merito.

La censura di difetto di motivazione è infondata. La Commissione ha valutato il profilo di carriera sulla base della documentazione caratteristica e del foglio matricolare, esaminati nella loro interezza e senza omissioni, in osservanza dell’art. 1032, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, concentrandosi sul periodo di permanenza nel grado di maresciallo maggiore. Le schede valutative del biennio evidenziano un netto declino del rendimento, con qualifica finale “inferiore alla media” e numerose aggettivazioni negative nelle voci di rilievo per le funzioni superiori. Il percorso argomentativo della Commissione risulta quindi adeguato.

Il giudizio di avanzamento costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, secondo il costante orientamento richiamato (Sez. II n. 3113 del 2023), non richiede motivazione particolarmente analitica, purché ancorata alle risultanze documentali. In assenza di macroscopica incongruenza, non è consentito al giudice di legittimità rivedere nel merito la valutazione. L’appello è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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