Rito abbreviato e termine dimidiato per l’autorizzazione unica di impianto fotovoltaico (TAR Lombardia n. 783 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla controversia avente ad oggetto l’autorizzazione unica di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, che racchiuda anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per aree non nella disponibilità del proponente, si applica il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali, compreso quello di deposito del ricorso. L’astratta riconducibilità della materia al favor per le energie rinnovabili non è sufficiente: occorre verificare in concreto se, a prescindere dalla dichiarazione di pubblica utilità, per realizzare le opere sia necessaria l’attivazione del procedimento espropriativo. Laddove il ricorso impugni l’atto complesso senza limitare l’effetto demolitorio ad alcune sue parti, si è in presenza di più domande connesse soggette a riti diversi e prevale il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di PAS ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per un impianto fotovoltaico, ottenendo dal Comune un provvedimento di diniego fondato sul difetto di disponibilità delle aree dell’impianto e di quelle destinate alle opere di connessione. La società ha quindi chiesto alla Provincia l’autorizzazione unica ex art. 5 d.lgs. n. 28/2011 e art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di vincolo preordinato all’esproprio per le opere connesse.
Nel corso della conferenza di servizi il Comune e la Sovrintendenza hanno espresso pareri sfavorevoli, sotto i profili paesaggistico, storico-culturale e archeologico. La Provincia, ritenuti superabili i dissensi, ha rilasciato l’autorizzazione unica. Il Comune l’ha impugnata davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, difetto di disponibilità delle aree e difetto di motivazione e istruttoria. La Provincia e la società controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità per tardività del deposito, invocando il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di irricevibilità. La giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata nella sentenza, afferma che alle controversie sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili è in astratto applicabile il dimezzamento dei termini ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., che riguarda i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree destinate a opere di pubblica utilità.
Il fondamento sta nell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003, che qualifica le opere e le infrastrutture connesse come di pubblica utilità e indifferibili e urgenti, e negli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 327/2001, che pongono la dichiarazione di pubblica utilità a presupposto dell’espropriazione dei terreni non nella disponibilità del soggetto autorizzato. Tuttavia, precisa il Collegio, l’applicazione concreta della disciplina accelerata richiede la verifica se, a prescindere dalla dichiarazione, per realizzare le opere occorra l’attivazione del procedimento espropriativo.
Nel caso di specie l’attivazione del procedimento ablatorio era prevista sin dall’avvio del procedimento autorizzativo, con riguardo alle aree destinate alle opere di connessione, di proprietà altrui. La nota provinciale di avvio richiamava espressamente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e l’autorizzazione impugnata dà atto di sostituire tale atto di assenso e di qualificare le opere come di pubblica utilità. Lo stesso decreto di esproprio, emesso in corso di causa, richiama l’autorizzazione unica.
Il Collegio respinge la tesi del Comune secondo cui rileverebbe la sola disponibilità delle aree di impianto. L’autorizzazione unica è un atto complesso o pluristrutturato, in cui confluisce sia il titolo abilitativo sia il vincolo preordinato all’esproprio. Impugnandolo senza limitare l’effetto demolitorio, si propongono più domande connesse soggette a riti diversi; in tal caso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., prevale il rito abbreviato, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Affermata l’applicabilità del rito abbreviato, il ricorso notificato il 18.11.2024 e depositato il 12.12.2024 risulta irricevibile per superamento del termine dimidiato di quindici giorni ex art. 119, comma 2, c.p.a. Il ricorso è dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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