Esclusione per illecito professionale e congruità dell’offerta nella clausola sociale (TAR Campania n. 3895 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’illecito professionale non si desume dalla mera pendenza di un giudizio civile per risarcimento danni, poiché l’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 richiede una condanna al risarcimento già intervenuta. Parimenti, ai sensi dell’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, è causa di esclusione solo la condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile per i reati tassativamente elencati, restando irrilevante il semplice esercizio dell’azione penale per un reato non compreso nell’elenco, come l’incendio colposo. La verifica di congruità dell’offerta sull’eccessivo ricorso al lavoro straordinario e sul rispetto della clausola sociale può fondarsi sulle risultanze della verificazione disposta dal giudice, in assenza di errori o vizi logici rilevabili ab extrinseco. Infine, le misure di self cleaning presuppongono la sussistenza di una delle situazioni degli artt. 94 e 95 e non possono essere invocate quando tali presupposti difettino.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda graduata con 80,39 punti, impugnava l’aggiudicazione del servizio di sorveglianza attiva antincendio per i presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, disposta in favore di un raggruppamento temporaneo collocatosi al primo posto con 84,68 punti. L’importo a base di gara era stimato in € 10.488.677,68, con costo della manodopera non soggetto a ribasso.
La ricorrente deduceva l’assenza dei requisiti di affidabilità del mandante, la presunta incongruità del costo della manodopera per eccessivo ricorso allo straordinario, la violazione della clausola sociale per applicazione di livelli retributivi inferiori e l’elusione delle norme sul self cleaning, anche in relazione a una cessione di ramo d’azienda. Proponeva ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti; interveniva ad adiuvandum un’organizzazione sindacale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la sussistenza dell’illecito professionale. Quanto alla lett. c) dell’art. 98, comma 3, la ricorrente si era limitata ad allegare la pendenza di un giudizio civile risarcitorio: poiché la norma richiede la condanna al risarcimento, la sola pendenza non è sufficiente.
Quanto alla lett. g), l’art. 94, comma 1 richiede una condanna definitiva o un decreto penale irrevocabile per uno dei reati elencati. Il delitto di incendio colposo non vi rientra e, secondo le stesse allegazioni della ricorrente, nessuna condanna era intervenuta: irrilevante il successivo esercizio dell’azione penale.
Sulla congruità del costo della manodopera, il Collegio ha ritenuto generica la censura riferita agli artt. 30 e 41, con conseguente inammissibilità, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamata. Nel merito, la verificazione depositata ha concluso per la congruità dell’offerta, escludendo un impiego massivo dello straordinario e il contrasto con la disciplina di salute e sicurezza. In assenza di vizi logici ab extrinseco, il Tribunale si è attenuto a tali risultanze.
Anche la censura sulla clausola sociale è stata respinta. Il verificatore ha accertato che le figure richieste corrispondono ai livelli E e F del contratto collettivo applicato, che i lavoratori da riassorbire ricevono retribuzioni superiori a quelle della ditta uscente e che la verifica era già stata compiuta in istruttoria. È stata quindi esclusa la violazione dell’art. 57, comma 1, in combinato disposto con l’art. 8, comma 12, del Capitolato.
Le censure su self cleaning e cessione di ramo d’azienda sono state parimenti respinte: la prima presuppone situazioni degli artt. 94 e 95 insussistenti; la seconda riguarda un fatto portato a conoscenza dell’amministrazione dopo la determina di aggiudicazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese processuali e spese di verificazione a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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