Natura essenziale dell’accatastamento nel condono edilizio ex art. 35 (TAR Liguria n. 599 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento costituisce adempimento essenziale ai sensi dell’art. 35, commi 15 e 18, della legge n. 47/1985, come modificato dall’art. 8 del d.l. n. 146/1985, conv. con modif. dalla l. n. 298/1985. La soppressione della lettera e) del terzo comma non ha eliminato il requisito, ma ne ha solo spostato la collocazione, rendendolo condizione per il rilascio della sanatoria e per la formazione del silenzio-assenso. La produzione di elaborati grafici o visure catastali relative a un terreno non equivale alla prova richiesta, che non può essere surrogata né acquisita d’ufficio dall’Amministrazione. In assenza di tale documentazione, il termine per la formazione del titolo tacito non decorre e il diniego tardivo della domanda di condono è legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, erede del titolare di un’autorizzazione comunale del 1968 per l’installazione di una baracca in legno adibita a ricovero di barca e attrezzi da pesca su area demaniale, aveva presentato nel 1987 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per il mutamento di destinazione d’uso del manufatto ad attrezzatura balneare. Dopo una lunga e farraginosa istruttoria, costellata da richieste di integrazione documentale e dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune aveva respinto l’istanza nel 2022, esclusivamente per la mancata produzione della prova dell’avvenuto accatastamento del fabbricato.
Avverso tale diniego il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della richiesta, la natura non essenziale della documentazione e l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, con conseguente esaurimento del potere amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, reputando infondati tutti i motivi di gravame. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che la necessità di esibire la prova dell’avvenuto accatastamento permanga nell’ordinamento: pur essendo stata soppressa dalla lettera e) del terzo comma dell’art. 35 della legge n. 47/1985, essa è stata contestualmente reintrodotta nei novellati commi 15 e 18 della medesima disposizione. Il requisito, quindi, non è stato abrogato ma ha soltanto cambiato collocazione, conservando natura di adempimento indispensabile per il rilascio del titolo in sanatoria. La circostanza è confermata dall’art. 6, comma 1, della legge regionale Liguria n. 5/2004, che commina l’inammissibilità della sanatoria per carenza di documentazione essenziale.
Il Collegio ha inoltre escluso che gli elaborati grafici, le mappe o la visura catastale prodotta dal ricorrente potessero equivalere alla prova richiesta: tali documenti, peraltro relativi a un terreno e non al manufatto oggetto dell’istanza, non dimostrano l’effettiva presentazione della pratica catastale all’ufficio competente. Del pari, non poteva configurarsi alcun obbligo dell’Amministrazione di acquisire d’ufficio la documentazione mancante, non essendone mai stata in possesso.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha precisato che ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 il titolo abilitativo tacito si forma solo a seguito del pagamento degli oneri dovuti e del deposito di tutta la documentazione richiesta, ivi inclusa quella catastale. In assenza di tali presupposti, il termine non può decorrere e legittimamente l’Amministrazione denega il condono per documentazione incompleta, gravando sull’interessato l’onere di produrre gli atti necessari e di subire le conseguenze della propria inerzia.
Infine, il terzo motivo è stato disatteso perché le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto sono risultate apodittiche o smentite dagli atti. In particolare, la concessione in sanatoria rilasciata nel 1988 e le concessioni demaniali successive riguardavano esclusivamente il mantenimento del manufatto nella destinazione originaria di ricovero imbarcazioni e attrezzi da pesca, e non potevano essere interpretate come assensi al mutamento d’uso oggetto della domanda di condono.
Nota della Redazione
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