Motivazione apparente rende illegittimo il diniego di accesso (TAR Abruzzo n. 548 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, è illegittimo il diniego fondato su una motivazione apparente e generica, che non enuncia i presupposti di fatto che, a giudizio dell’amministrazione, impediscono di accogliere l’istanza. Il rigetto non può essere giustificato dal mancato versamento dei diritti di segreteria, che non è previsto dalle fonti normative come ostativo all’accoglimento. La mera incompletezza dell’istanza non ne legittima il rigetto, ma impone all’amministrazione di assegnare un termine per l’integrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. L’interesse all’accesso per la tutela in giudizio di un diritto risarcitorio è qualificato quando i documenti richiesti sono collegati alla vicenda da cui deriva la pretesa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale in piazza Duomo all’Aquila, ha chiesto al Comune l’accesso a una serie di documenti relativi ai lavori di rifacimento della piazza, iniziati nel febbraio 2023 e interrotti alla fine del 2024 a causa della revoca dell’appalto alla ditta esecutrice. L’istanza, presentata il 15 maggio 2025, era finalizzata alla tutela in giudizio del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti per il protrarsi del cantiere.
Il Comune ha respinto l’istanza, richiamando il mancato versamento dei diritti di segreteria e l’assenza di “elementi a supporto dell’accoglimento positivo” della richiesta. Avverso tale diniego la società ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 22 legge n. 241/1990 e di ulteriori vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la motivazione del diniego era apparente, essendo basata su una formula generica che non indicava le ragioni ostative all’accesso, in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Ha inoltre precisato che, ove l’istanza sia incompleta, l’amministrazione deve invitare il richiedente a integrarla e non può rigettarla.
La produzione in giudizio di documenti da parte del Comune — relativi alla risoluzione del contratto e alla nuova procedura di affidamento — ha dimostrato la sussistenza del collegamento tra i documenti richiesti e l’interesse qualificato della ricorrente, confermando l’illegittimità del rigetto. Il Tribunale ha infine escluso che il mancato pagamento dei diritti di segreteria possa essere considerato ostativo all’ostensione.
La sentenza ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, ha annullato il diniego, accertando il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti non ancora depositati.
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Nota della Redazione
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