Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2107 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., è fondato quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione, condanna la stessa a dare piena e completa esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, esegue la sentenza anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, quando ricorra incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la somma e alla rifusione delle spese di lite.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di Cancelleria. Notificato il titolo esecutivo all’amministrazione, non è seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente. La ricorrente ha pertanto domandato la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la sentenza oggetto dell’ottemperanza è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che la stessa è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale del lavoro. Il ricorso è stato ritualmente notificato e risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Sulla scorta di tali rilievi, il giudice amministrativo ha qualificato il ricorso come fondato, accogliendolo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio alla ricorrente.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Allo stesso ha assegnato il termine di sessanta giorni dal momento della richiesta della parte interessata, quale organo ausiliario del giudice.

Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso. Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura di euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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