Polizza fideiussoria non estinta senza prova dell’ultimazione dei lavori (Cass. civ. Sez. III n. 5527 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opera pubblica, la polizza fideiussoria prestata dall’appaltatore a garanzia della regolare esecuzione non si estingue per il solo decorso della durata iniziale della copertura, nè per l’emissione di un certificato di ultimazione dei lavori che abbia perso efficacia per il mancato rispetto del termine assegnato al completamento delle lavorazioni marginali. L’estinzione della garanzia presuppone che risulti provata l’effettiva ultimazione dei lavori e il venir meno della causa del rapporto assicurativo. Il giudizio di legittimità non è sede per sollecitare un diverso accertamento dei fatti di causa, nè l’assenza di proroga è di per sè idonea a liberare il contraente dall’obbligo di corrispondere i premi.

Il Fatto

La banca — compagnia assicuratrice — conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la società appaltatrice, con cui aveva stipulato una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione di un appalto per lavori di manutenzione stradale, chiedendo il pagamento di una rata trimestrale di premio rimasta insoluta. Il giudice adito accoglieva la domanda e, su riconvenzionale della convenuta, dichiarava risolto il contratto di assicurazione.

Investito dell’appello dalla società, il Tribunale rigettava l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dalla controricorrente. La trattazione era fissata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione delle clausole di polizza e il travisamento dei fatti, sostenendo che la garanzia fosse scaduta per mancata proroga e che i pagamenti successivi fossero stati eseguiti pro bono pacis. Il motivo è infondato: i vizi motivazionali enunciati in rubrica non trovano rispondenza nell’illustrazione, e la ricorrente propone una ricostruzione del contratto diversa da quella del giudice di merito senza individuarne l’effettivo errore interpretativo.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 199 d.P.R. n. 207/2010 e la ritenuta debenza del premio per il trimestre successivo all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. La Corte richiama la giurisprudenza che collega l’estinzione della polizza all’approvazione del certificato di collaudo o al decorso del termine di cui all’art. 5 della legge n. 741/1981 — all’epoca abrogata — ma rileva che il Tribunale aveva accertato la presenza di lavorazioni marginali da completare, la cui mancata esecuzione nel termine perentorio aveva determinato la perdita di efficacia del certificato. Il giudice di legittimità non è sede per un diverso accertamento del fatto: la ricorrente non confuta la parte in cui la sentenza ha ritenuto indimostrata l’ultimazione dei lavori, alla quale era correlata l’estinzione della garanzia.

Il terzo motivo è inammissibile: la società ripropone la tesi della cessazione della polizza e pretende di trarre argomenti di prova da fatti — la mancata iscrizione a ruolo di altre cause, l’iscrizione della presente — dei quali sfugge la concludenza, omettendo di illustrare il fondamento della propria domanda riconvenzionale.

Il quarto motivo, relativo alla disciplina delle spese di lite, è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che il proprio sindacato è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la compensazione e la liquidazione nel rispetto dei valori minimi e massimi dello scaglione, senza obbligo di applicare i valori medi. La richiesta di applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non merita accoglimento, non bastando il mancato accoglimento del ricorso a giustificare la sanzione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *