Extrapetizione della CTR che annulla la ripresa per motivi estranei all’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 22940 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario di secondo grado incorre nel vizio di extrapetizione quando annulla l’atto impositivo fondando la propria decisione su questioni estranee alle ragioni effettivamente poste a base della ripresa. I motivi dell’opposizione all’atto impositivo si configurano come causae petendi della domanda di annullamento: il giudice che decida su un profilo diverso da quello che costituisce la ratio decidendi dell’accertamento altera gli elementi obiettivi dell’azione ed esorbita dai limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti. Resta fermo il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie e di esercitare poteri cognitori d’ufficio, purché non ne resti alterata la sostanza dell’accertamento e non si introducano nuovi elementi di fatto. La violazione del divieto di extrapetizione non richiede l’allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione del diritto processuale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di trasporti per il periodo d’imposta 2009.

L’atto impositivo si fondava, per quanto di interesse, su due rilievi: la riqualificazione di un contratto di appalto di servizi in somministrazione di manodopera, con ricollocazione dei relativi costi tra quelli non concorrenti alla base imponibile IRAP e non detraibili ai fini IVA; e l’indetraibilità dell’imposta relativa a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La società, nelle more fallita, resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato il primo recupero sul presupposto della indeducibilità dei costi da reato, questione estranea alla ripresa imperniata sulla riqualificazione contrattuale. La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità: il vizio di extrapetizione si risolve in un eccesso di potere giurisdizionale e include in sé il pregiudizio, non essendo necessaria alcuna allegazione ulteriore, come precisato dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021.

Nel merito il motivo è fondato. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( Cass. n. 8048 del 2019; Cass. n. 9002 del 2018; Cass. Sez. V n. 771 del 2024 ). È salvo il potere di qualificare autonomamente la fattispecie, purché non ne resti alterata la sostanza dell’accertamento.

La CTR ha ancorato l’annullamento del primo rilievo all’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, come novellato dal d.l. n. 16/2012 conv. dalla legge n. 44/2012, valorizzando l’assenza di azione penale e richiamando una pronuncia relativa ad altra annualità. Così facendo ha deciso su una questione estranea all’effettivo motivo della ripresa, pronunciando oltre i limiti della pretesa e delle ragioni dell’atto impositivo che ne definiscono i confini del giudizio.

Il secondo motivo denuncia motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quanto all’annullamento del secondo rilievo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: l’anomalia motivazionale integra un error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva ( Sezioni Unite n. 22232 del 2016 ). Nel caso concreto la CTR ha esposto l’iter logico, ancorché in forma stringata, e la statuizione sul difetto di prova dell’Ufficio non è specificamente aggredita: il motivo è quindi inammissibile e comunque infondato.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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