Onere di autosufficienza e doppia conforme nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13222 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di legittimità soggetti al regime anteriore alla riforma Cartabia, il ricorso che denunci l’omessa pronuncia su un’eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non trascrive il provvedimento di primo grado, non consentendo alla Corte di verificare ex actis l’esistenza e il contenuto del vizio. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste, in ogni caso, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere: in tal caso opera una statuizione implicita di rigetto, sempre che la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il motivo che accorpa censure eterogenee, di fatto e di diritto, e solleciti un riesame delle prove, è inammissibile perché estraneo alle attribuzioni del giudice di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è infine precluso dalla doppia conforme quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che esse siano tra loro diverse.

Il Fatto

Una segretaria territoriale di una federazione sindacale dei pensionati agisce per ottenere le differenze retributive maturate in forza dei regolamenti interni dell’organizzazione, lamentando la mancata corresponsione degli importi previsti per l’attività svolta. Il tribunale, ritenuta la prescrizione del diritto fino al novembre 2007, accoglie in parte la domanda e condanna la federazione al pagamento di poco più di quattromila euro, oltre interessi e rivalutazione, sulla scorta delle delibere e dei regolamenti prodotti.

La Corte d’appello di Messina rigetta il gravame della federazione, confermando la fondatezza della pretesa in base ai numerosi verbali acquisiti e all’accordo di risanamento del bilancio. La federazione ricorre allora per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, l’erronea interpretazione delle fonti regolamentari e l’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente non ha trascritto la sentenza di primo grado e non ha così consentito alla Corte di verificare, dagli atti, se esistesse e in cosa consistesse l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del ricorso introduttivo. La Corte d’appello, del resto, aveva rigettato il gravame trovando le ragioni del giudice di primo grado ampio conforto negli atti di causa.

La Corte ricorda poi che il vizio di omessa pronuncia non si configura per la sola mancanza di una statuizione espressa. Occorre che sia stato del tutto omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non accade quando la decisione comporti la reiezione della pretesa: si ravvisa allora una statuizione implicita di rigetto, ogni volta che la pretesa non espressamente esaminata sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nel caso di specie, avendo i giudici di merito accertato la fondatezza della domanda, l’eccezione di nullità risulta implicitamente rigettata.

Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili. Accorpa censure eterogenee, di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, e contesta la valutazione delle fonti di prova e l’interpretazione delle delibere. Introduce inoltre una questione sulla misura massima dell’indennità mai trattata dalla sentenza di appello né ritualmente dedotta nei gradi di merito, e non trascrive la normativa regolamentare evocata. Le censure mirano a un complessivo riesame delle prove, modello di giudizio estraneo alle attribuzioni del giudice di legittimità.

Quanto al quarto motivo, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è precluso dalla ricorrenza della doppia conforme, perché la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ha dimostrato che siano tra loro diverse. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26774 del 2016, confermata da Cass. n. 20944 del 2019. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in duemila euro per compensi, duecento per esborsi e quindici per cento per spese forfettarie, oltre accessori. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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