Notifica dell’avviso agli eredi del liquidatore: è nulla, destinataria è la società (Cass. civ. Sez. V n. 21981 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 opera sul piano sostanziale e comporta che, entro tale segmento temporale, destinataria degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione resti la società, ancora esistente nei confronti dell’erario. Ne deriva che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita agli eredi del socio accomandatario e liquidatore defunto è nulla, perché diretta a un soggetto privo di ogni capacità processuale riferibile all’atto impositivo riguardante debiti sociali. La morte del liquidatore non determina alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente, né l’obbligo degli stessi di rispondere dei debiti fiscali della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente, nella qualità di erede di un socio accomandatario nonché liquidatore di una s.a.s., un avviso di accertamento per riprese IVA, interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione della società.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Napoli, che dichiarava il ricorso inammissibile. Proposti appello principale e incidentale, la C.T.R. della Campania accoglieva il gravame della contribuente, ritenendo l’avviso viziato in punto di motivazione per la relatio a documenti e processi verbali di verifica non allegati né riprodotti. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la contribuente resisteva con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte antepone la trattazione congiunta dei due motivi del ricorso incidentale, esaminabili unitariamente per identità delle questioni. Essi sono accolti, con conseguente assorbimento del ricorso principale.
Emergono circostanze incontroverse: la s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2015; l’avviso è stato emesso e notificato nel 2018; al momento della notifica era già avvenuta la morte del socio accomandatario e liquidatore. Trovava quindi applicazione l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, norma superata dal vaglio di legittimità costituzionale con Corte cost. n. 142 del 2020.
Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori, con riguardo a tributi o contributi, su un piano sostanziale e non procedurale. Ne consegue che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente, è legittimato a ricevere le notificazioni e ad opporsi, mentre i soci ne sono privi (Cass. Sez. V n. 36892 del 2022; Cass. Sez. V n. 18310 del 2023).
Il destinatario degli atti impositivi, se la notifica cade entro il quinquennio, è e rimane dunque la società, che in ambito fiscale non si estingue per fictio e sopravvive alla cancellazione. Nella specie l’Agenzia era tenuta a notificare l’atto presso il domicilio fiscale dell’ente ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, né ha esercitato la facoltà alternativa dell’art. 145, comma 1, cod. proc. civ. di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società.
La morte del socio accomandatario e liquidatore non implicava alcun automatismo traslativo della rappresentanza in capo agli eredi. Per le s.a.s. opera l’art. 2284 cod. civ., secondo cui gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, salvo sciogliere la società o continuarla con gli eredi che vi acconsentano. L’erede del defunto liquidatore era quindi interlocutore estraneo alla sfera giuridica dell’ente.
La notifica, in quanto incongruamente diretta a persona fisica priva di capacità processuale riferibile all’atto impositivo, non era idonea a raggiungere il proprio scopo né a raggiungerlo a posteriori. Il ricorso incidentale va accolto, la sentenza d’appello cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della destinataria della notifica e l’annullamento dell’atto impositivo. Le spese del giudizio sono compensate integralmente per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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