La veduta laterale va rimossa solo se viola i 75 cm (Cass. civ. Sez. II n. 27668 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di vedute laterali e oblique, l’art. 906 cod. civ. non vieta in assoluto l’apertura di finestre né l’apposizione di uno sporto con funzione di parapetto, ma ne subordina la legittimità al rispetto della distanza di 75 cm, misurata dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. Il diritto di veduta ha natura di diritto reale assoluto e, ove violato, impone la rimessione in pristino. Tuttavia la tutela ripristinatoria è circoscritta all’effettiva violazione: illegittimo il provvedimento che ordini la rimozione della ringhiera e inibisca l’apposizione di qualsiasi parapetto, senza accertare se, nello stato dei luoghi, la distanza legale sia rispettabile.

Il Fatto

Il proprietario di un’unità abitativa realizza, al posto di una copertura inclinata non praticabile, un terrazzo calpestabile con affaccio sul fondo confinante, aprendo una porta finestra e una finestrella. Il vicino agisce chiedendo l’osservanza della disciplina sulle distanze e il ripristino.

Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello, in riforma, accerta la violazione dell’art. 906 cod. civ. per effetto del parapetto che consente la veduta obliqua a distanza inferiore ai 75 cm; ordina di non apporre ringhiere e di rimuovere quelle poste, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto ricorre in cassazione; la controparte resiste con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, complementari e fondati. Ribadisce che il diritto di veduta è diritto reale assoluto e che, in caso di violazione, l’unico rimedio è la rimessione in pristino.

Nel caso concreto, però, il ripristino non comporta la demolizione del lastrico né la ricostruzione del tetto inclinato, poiché tra i fabbricati prospicienti la pubblica via non opera il regime dell’art. 907 cod. civ., ricorrendo l’ipotesi dell’art. 879, comma 2, cod. civ.

Neppure il ripristino può tradursi nel divieto assoluto di apporre ringhiere sul lastrico. La Corte territoriale ha accertato la distanza inferiore ai 75 cm tra lo spigolo del terrazzo e la finestra, ma nulla ha detto sulla possibilità di rispettare la distanza nello stato dei luoghi. L’interpretazione seguita è contraria alla lettera della legge, che consente l’apertura di vedute laterali o oblique e l’apposizione di uno sporto alla distanza prescritta.

Il ripristino deve dunque limitarsi alla rimozione delle ringhiere apposte in violazione dell’art. 906 cod. civ., ma non può estendersi al divieto di qualsiasi parapetto posto nel rispetto della distanza, ove lo stato dei luoghi lo consenta. La sentenza è cassata in parte qua, con rinvio perché il giudice del merito accerti la praticabilità del rispetto delle distanze oblique.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio rileva l’omessa richiesta di decisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. in risposta alla proposta di definizione accelerata: l’inerzia integra rinuncia tacita e determina l’estinzione del ricorso, secondo il principio già affermato da Sez. II n. 10164 del 16.04.2024. La Corte accoglie quindi il ricorso principale, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, dichiarando estinto il ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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