Prove atipiche e giudicato esterno nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27665 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice civile può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento prove atipiche, comprese le dichiarazioni testimoniali raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, purché la loro utilizzazione sia sorretta da adeguata motivazione, offra sufficienti elementi di giudizio e non sia smentita dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Il contraddittorio su tali emergenze si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e con la conseguente possibilità per le parti di sottoporle a valutazione critica, senza che ciò integri violazione dell’art. 101 c.p.c. Il giudicato formatosi inter alios non spiega efficacia diretta né riflessa ex art. 2909 c.c.; l’accertamento contenuto in una sentenza resa in altro giudizio può al più assumere valore di prova documentale, la cui valutazione attiene al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità. La censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, era stato destinatario di ordinanze ingiunzione con le quali l’amministrazione regionale gli contestava l’impiego irregolare di una lavoratrice in un arco temporale determinato. Aveva proposto opposizione avanti al Tribunale, che l’aveva respinta. La Corte d’Appello, in diversa composizione, in sede di rinvio ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato sulla base della deposizione testimoniale resa dalla lavoratrice in un altro giudizio, promosso da una diversa lavoratrice nei confronti dello stesso ricorrente.

Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., la violazione degli artt. 101, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., l’efficacia del giudicato esterno di un giudizio previdenziale, l’applicazione dell’art. 6, comma 11, della l. n. 150 del 2011 e l’erronea condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: pur deducendo formalmente una falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., il ricorrente critica in realtà la valutazione del materiale probatorio, già operata in modo conforme nel doppio grado di merito, trascurando i limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Richiamando le Sezioni unite n. 20867 del 2020, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre non è ravvisabile nella mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove. Quanto all’art. 101 c.p.c., manca nell’ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova: il giudice civile può porre a base del convincimento prove atipiche, anche raccolte in altro giudizio fra parti diverse, purché congruentemente motivate, idonee e non smentite dal confronto con le altre risultanze.

Il terzo motivo, che eccepisce la violazione dell’art. 2697 c.c., è inammissibile: tale censura è proponibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove, come avviene nella specie.

Il quarto motivo è respinto. Non può discutersi di efficacia diretta del giudicato intervenuto fra altre parti nei confronti dell’amministrazione estranea, per difetto dell’identità soggettiva postulata dall’art. 2909 c.c. La Corte, richiamando Cass. n. 12969 del 2022, ribadisce l’inaccettabilità dell’efficacia riflessa del giudicato anche per il potenziale conflitto con gli artt. 24 e 111 Cost. Neppure nella sua forma debole il fenomeno è riconducibile all’art. 2909 c.c., assumendo la sentenza valore di mero elemento di prova documentale, la cui valutazione spetta al giudice del merito. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato di aver prodotto la certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.

Il quinto motivo è inammissibile, fondandosi sul presupposto, smentito dall’accertamento di merito, dell’assenza di prova sufficiente della responsabilità dell’opponente ex art. 6, comma 11, l. n. 150 del 2011. Il sesto è infondato: il giudice del rinvio, in caso di rigetto dell’appello, provvede sulle spese delle fasi di impugnazione secondo il criterio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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